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Diverse sono le novita’ contenute nel Decreto Ministeriale n. 103 del 4/6/2001 che riapre la possibilita’ di conferimento di supplenze temporanee ai docenti delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori. Infatti, per la prima volta le domande andranno indirizzate ai dirigenti scolastici delle scuole e non ai Provveditorati. La nuova prassi sta gia’ mettendo a dura prova le segreterie di alcune scuole non sono state ancora adeguatamente attrezzate ad espletare questi nuovi adempimenti. Inoltre gli aspiranti alle supplenze, pur avendo facolta’ di indicare nelle domande fino ad un massimo di trenta scuole, hanno l’obbligo di indirizzare il relativo modulo solo ad una di esse. Segnaliamo che la successiva Circolare n. 110 del 14/06/2001 ha previsto che anche il personale incluso nelle graduatorie permanenti debba presentare domanda alle scuole. Pertanto le graduatorie saranno suddivise in tre fasce:
la prima riservata ai docenti gia’ inseriti nelle graduatorie permanenti;

la seconda, per i docenti gia’ abilitati ma non inseriti nelle graduatorie permanenti;

la terza riservata ai docenti non abilitati;

Nelle divisione in fasce rischiano di essere penalizzati gli studenti delle (SISS) che non conseguiranno il titolo entro il 31 agosto 2001 termine ultimo fissato per la presentazione del titolo anche per i docenti di sostegno che stanno ultimando in questi giorni i corsi biennali di specializzazione indetti con il DI 460 del 24/11/98 art. 6. La normativa completa e la modulistica sono reperibili in rete nel sito del Ministero della Pubblica Istruzione Pubblichiamo solo gli articoli previsti per gli insegnati di sostegno specializzati contenuti nel Decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 - Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo - pubblicato in data 8 giugno 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 - IV Serie Speciale
(…) Art. 5 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

(…) 4. Analogamente, gli aspiranti che conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno - conforme alle disposizioni di cui al D.M. n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 - dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto ed entro il 31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione nei relativi elenchi per l'insegnamento di sostegno, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11. Decorso tale termine senza che gli aspiranti medesimi abbiano dato comunicazione telegrafica che il titolo di specializzazione è stato conseguito, la loro posizione non è utile per l'inclusione negli elenchi di sostegno.

(…) Art. 11 - Insegnamento di sostegno: 1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, in conformità delle disposizioni di cui al D.M. n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998, possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicap psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni. Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.

2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.

3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9 - ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato "A", al Regolamento.

4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.

5. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

6. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.

7. Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori.

Nicola Quirico - nicola@disabiliforum.com

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