- Le nomine tardive di insegnanti per il sostegno non sanate dalle C.M: 146;
- I disservizi conseguenti alla carenza di assistenza materiale ed igienica da parte dei bidelli sembrano finalmente avviati a soluzione con lemanazione, dopo numerose insistenze della FISH della nota prot. 3390 del 30 novembre 2001.
- La carenza di formazione sullintegrazione scolastica degli insegnanti curriculari si deve la delega di fatto che essi effettuano agli insegnanti per il sostegno. Ciò contraddice alle normativa e alle buone prassi dintegrazione scolastica.
- Linsufficiente collaborazione delle unità multidisciplinari delle ASL nella formulazione e verifica dei singoli piani educativi individualizzati, va posto urgente rimedio dagli assessori regionali alla sanità su richiesta delle conferenze e dei comitati dei sindaci responsabili del progetto globale di vita delle persone con handicap di cui allart. 14 della l. n. 328/2000 legge di riforma dei servizi sociali.
- I disservizi di corretta accoglienza a scuola degli alunni che debbono assumere farmaci a seguito di terapie.
- I conflitti di competenza fra comuni, province ed amministrazione scolastica che da troppo tempo intralciano la qualità dellintegrazione di alunni con handicap, recentemente riaperti dalle divergenti interpretazioni dellart 139 del decreto Bassanini n. 112/98, debbono essere superati tramite gli accordi di programma ed i piani di zona di cui allart 19 l. 328/2000.
- I rischi di ritorno alle scuole speciali sembrano emergere non solo dallintervento del sottosegretario Sestini del 19 novembre 2001, ma anche dalla stessa commissione Bertagna sulla riforma della scuola voluta dal Ministro Moratti.
Le argomentazioni dei sostenitori del ritorno alle scuole speciali riguardano gli alunni cosiddetti gravi o gravissimi. Esse si basano sul preconcetto,che si ritiene dettato dal buonsenso, secondo il quale gli alunni gravi non trarrebbero alcun vantaggio dal frequentare la scuola di tutti, mentre starebbero meglio in strutture specializzate con coetanei anchessi gravi. Una variante, sostenuta anche dal vecchio consiglio scolastico nazionale, propone la concentrazione di alunni con la stessa tipologia di minorazione in differenti scuole comuni, nelle quali lintegrazione sarebbe favorita dalla presenza stabile di personale specializzato, scolastico, sociale ed anche sanitario, e da sussidi ed ausili tecnologici. La FISH obietta che lintegrazione scolastica per gli alunni con handicap in situazione di gravità deve realizzare i livelli qualitativi più alti, attraverso la predisposizione di piani educativi personalizzati molto articolati, in cui debbono puntualmente coordinarsi i servizi della scuola di residenza dellalunno con quelli di territorio; in tali progetti occorre graduare gli interventi didattici in classe, anche secondo il principio delle classi aperte, con quelli fuori della classe e con interventi educativi anche al di fuori della scuola, specie presso associazioni di disabili, di volontariato e cooperative sociali, quali soggetti attivi del progetto.Questi progetti sono sostenuti da personale specializzato e da sussidi ed ausili che di volta in volta vengono spostati nelle scuole di competenza territoriale degli alunni, seguendo gli stessi e non invece costringendo gli alunni con handicap grave a concentrarsi dove queste risorse sarebbero stabilmente allocate.Queste soluzioni non sono frutto di ideologia, ma di numerose esperienze; a meno che non si considerino ideologia i pronunciamenti della Corte Costituzionale sullintegrazione scolastica degli alunni con handicap grave contenuti nella sentenza n. 215/87, come diramati dal Ministero della P.I. con la C.M. 262/88. E che lintegrazione scolastica sia ormai un principio di rilevanza costituzionale, anche per i gravi, è dimostrato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001 che ha dichiarato non valido ai fini delladempimento dellobbligo scolastico per gli alunni con handicap, un anno in cui il giovane con handicap era stato secolarizzato nella propria casa. Nel dossier trasmesso al Ministero dellIstruzione sono state raccolte in tal proposito alcune esperienze significative di integrazione di allievi cosiddetti gravi e gravissimi già pubblicate dalla rivista Handicap e scuola curata dal Comitato per lIntegrazione Scolastica degli Handicappati di Torino.
- La qualità dellintegrazione scolastica deve costituire parte essenziale della qualità del servizio scolastico che dovrà essere valutato sia dallapposito istituto specializzato di Frascati, sia da soggetto esterno, come giustamente ha detto il Ministro Moratti nel suo intervento alla Camera nel luglio 2001.Occorre individuare degli indicatori specifici di qualità dellintegrazione con riguardo agli aspetti strutturali a quelli di processo, ed a quelli di risultato, per ciascuna tipologia di minorazione.
Per gli indicatori di risultato non si può tener conto solo del profitto, ma come stabilisce lart. 12 comma 3 della l. 104792 , della crescita nellautonomia nel campo degli apprendimenti, della comunicazione, della socializzazione e degli scambi relazionali. Solo in tal modo lintegrazione scolastica potrà non ridurre il livello di qualità delle scuole ove si realizza, ma potrebbe anche contribuire ad innalzarlo, se essa è svolta con interventi di eccellenza. Occorre pertanto integrare la normativa in tal senso. I testi integrali dei document contenuti nel dossier:
- No ai Disservizi si alla qualità dell'integrazione
- Specializzazioni per il Sostegno
- Tornare alle scuole speciali?
sono pubblicati nel sito: Edscuola - Handicap
Nicola Quirico - nicola@disabiliforum.com