2) La sentenza non ha negato agli alunni con handicap maggiorenni il diritto allintegrazione nelle scuole dellobbligo, ma si è limitata a precisare che tale diritto sussiste sino oltre il compimento del diciottesimo anno di età tramite lintegrazione nei corsi di istruzione per adulti previsti dallO.M. n. 455 del 1997 la quale allart. 4, comma 6 prevede che in tali corsi lintegrazione degli alunni con handicap viene assicurata nel rispetto dellattuale quadro normativo.
3) Largomentazione della sentenza si basa su ragioni di opportunità dovute alla differenza di età fra quanti frequentano di regola le classi comuni mattutine (massimo quindici anni) e i maggiorenni. Tali ragioni sono rafforzate dalla esplicitazione delle finalità dellintegrazione scolastica nelle classi comuni della scuola dellobbligo che non risultavano con tanta chiarezza nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87.
4) Ne consegue che il limite di età alla frequenza nei corsi mattutini vale sia per gli alunni con handicap maggiorenni, sia per gli alunni non handicappati che abbiano superato il quindicesimo anno di età. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento a danno degli alunni con handicap che la Corte non può ne vuole introdurre.
5) Ne consegue altresì che la frequenza degli alunni con handicap maggiorenni, specie se non hanno compiuto otto anni di scuole obbligatoria, può essere preclusa nei corsi mattutini solo se esiste nellambito del Distretto Scolastico (o ambito territoriale equivalente) almeno un corso di istruzione. In caso contrario, il rifiuto di iscrizione di un alunno con handicap ai corsi mattutini costituisce palese violazione del loro diritto allo studio ribadito espressamente nella sentenza.
6) Ne consegue infine che, dovendosi realizzare anche nei corsi di istruzione per adulti lintegrazione scolastica nel rispetto dellattuale quadro normativo agli alunni con handicap maggiorenni deve essere assicurato il trasporto gratuito da casa ai corsi per adulti di competenza dei Comuni di residenza (art. 28, comma 1, Legge 118/71), ai quali spetta pure, nei casi indicati dalla diagnosi funzionale, di fornire assistenti per lautonomia e la comunicazione ai sensi dellart. 13, comma 3, Legge 104/92. Spesso infine a Comuni e Amministrazione scolastica incombe lobbligo di fornire gratuitamente ausili e sussidi anche tecnologici, anche sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio, dellarticolo 13, comma 1, legge 104/92, e della legge n. 69/2000.
Rivista "Handicap & Scuola" a cura del Comitato per l'Integrazione Scolastica di Torino
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