Menu

Tipografia
Le nuove regole introdotte con la Legge Finanziaria 2002 riguardano tutti gli organici del personale docente che saranno per la prima volta individuati sul numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche tenendo anche conto della "necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in
particolari situazioni"(art. 22 comma 1). Il comma 3 sempre dell'articolo 22 attribuisce al dirigente scolastico regionale il compiti di assegnare il personale alle scuole "assicurando una distribuzione degli insegnati di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di
handicap nelle singole istituzioni scolastiche". E' stato un emendamento proposto dai deputati Buontempo (AN), Alberto Giorgetti (AN), Capitelli (DS), Castellani (AN), approvato dalla Camera dei Deputati e confermato dal Senato della Repubblica che ha cancellato il rapporto 1:138 previsto dall'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto dal prossimo anno scolastico cambieranno le modalità per determinare il numero di docenti di sostegno da assegnare agli allievi in situazione di handicap iscritti nelle classi comuni. Il nuovo rapporto tornerà ad essere legato esclusivamente al numero effettivo degli allievi in situazione di handicap iscritti nelle scuole e non al numero complessivo di alunni. Il numero dei docenti da impiegare nelle classi sarà però reso noto solo da un successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti. Questo è il punto ancora controverso della questione che si chiarirà in maniera positiva solo se agli allievi in situazione di handicap sarà assegnato dal prossimo anno scolastico un numero superiore di insegnanti di sostegno specializzati rispetto agli anni precedenti. L'aumento dei docenti di sostegno consentirebbe, dopo anni di proteste da parte dei genitori, di rispondere in maniera più adeguata all'integrazione scolastica degli allievi definiti "gravi" e "gravissimi" che già ora rischiano di essere ghettizzati anche nelle scuole comuni. Inoltre sarà molto importante che in questa prima applicazione delle norme previste dalla Legge Finanziaria 2002 si possano ancora istituire le classi che presentano alunni in situazione di handicap con un numero di iscritti non superiore a venti. Altri temi "caldi" presenti sempre nell'articolo 22 della Legge Finanziara riguardano: l'assegnazione delle supplenze e le commissioni di maturità' delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate. Le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali dei comparti pubblici, scuola compresa, sono state inserite nell'articolo 16 sempre della Legge Finanziaria 2002 che prevede al comma 3 anche il "rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti".


Nicola Quirico - nicola@disabiliforum.com

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy