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L’ordinanza ministeriale n. 90 del 21 Maggio 2001 presenta due grosse novità a favore di una migliore qualità del diritto allo studio degli alunni con handicap:

1) Esami di licenza media

L’articolo 11 comma 12 dell’OM introduce una aggiunta a quanto disposto nelle precedenti ordinanze. Si precisa cioè che per gli alunni per i quali “si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI”, il Consiglio di Classe può decidere la ripetenza o l’ammissione agli esami di licenza media al solo fine di rilascio di un attestato di credito formativo. “Tale attestato (e qui sta la novità) è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”. Questa possibilità di iscrizione alle scuole superiori, in precedenza sempre negata, è stata introdotta per consentire agli alunni con handicap, come espressamente scritto all’inizio del comma 12, di poter adempiere all’innalzamento dell’obbligo scolastico che va realizzato nel primo anno della scuola superiore ai sensi della legge n9/99 e di poter adempiere inoltre ai tre anni di obbligo formativo ai sensi dell’art. 68 della legge 144/99.


2) Esami di qualifica e di Maestro d’Arte

L’art. 15 comma 4, verso la fine, consente agli alunni che svolgano un piano educativo individualizzato differenziato e che siano in possesso di un attestato di credito formativo conseguito durante gli esami di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte, consente di “inscriversi e frequentare le classi successive, sulla base di un progetto- che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto di studio costituzionalmente garantito”. Si supera finalmente così la complicazione costituita dalla precedente normativa secondo la quale tali alunni non potevano inscriversi alle classi successive alla terza dell’istituto professionale o artistico ma dovevano formalmente ripetere la terza e frequentare le classi successive. Ciò creava complicazioni ai fini delle valutazioni che dovevano essere formalmente espresse dal consiglio della classe terza, mentre gli alunni effettivamente svolgevano le attività e le lezioni nelle classi successive. Il comma 4 si chiude ribadendo il diritto di tali alunni ad essere ammessi agli esami finali di stato al solo fine del conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell’art. 17 comma 4 dell’OM 29/2001.

Roma 4/6/2001

Salvatore Nocera

Responsabile del settore giuridico dell’osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica

La presente nota sarà presto disponibile anche sul sito dell'AIPD che ringraziamo per averci autorizzato a pubblicarla in anteprima.

Il testo integrale dell'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 Maggio 2001 e' consultabile sul sito FADIS

Nicola Quirico - nicola@disabiliforum.com

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