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AUTO DISABILI
auto disabili

Il disabile è stato riconosciuto dalla commissione di prima istanza per l’accertamento dell’invalidità civile invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (codice 04). Nella diagnosi si rileva la patologia di osteoporosi diffusa con difficoltà alla deambulazione. E’ in possesso anche del certificato emesso dalla commissione competente ai sensi della legge 104/92 che attesta la situazione di handicap (non grave) di cui all’art. 3 comma 1 della legge 104/92. Ha diritto in base a tale documentazione all’iva agevolata?

Si può certo affermare che nel caso proposto l’agevolazione della vendita dell’autovettura con aliquota IVA ridotta al 4% potrà essere comunque applicata a condizione che il veicolo venga adatto nella sistemazione interna o nella carrozzeria per consentire il trasporto del disabile e l’adattamento dovrà risultare dalla carta di circolazione.

Si ricorda che l’agevolazione sull’acquisto di autoveicoli destinati a disabili con applicazione dell’aliquota iva ridotta al 4% non viene riconosciuta dalla norma con riferimento a tutte le tipologie di handicap ma solamente per alcune categorie specificatamente individuate dalla stessa.
In particolare l’agevolazione senza necessità di adattamento dell’auto risulta applicabile alle seguenti categorie di disabili:
a) non vedenti e sordomuti
b) disabili psichici in situazione di gravità titolari dell’indennità di accompagnamento
c) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione.
Nei casi di cui ai suddetti punti b) e c) la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,‑¬¦ deve essere certificata con verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992.

Con la Circolare n. 46 dell’11 maggio 2001, l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che: €˜A tal proposito il Dipartimento della prevenzione del Ministero delle Sanità , ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 30 della Legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,‑¬¦ La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992. ‑¬¦â€‘¬¦.
L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano dichiarati portatori di €˜grave limitazione della capacità di deambulazione‑¬ da parte delle commissioni mediche competenti‑¬.
Dalla documentazione prodotta la difficoltà di deambulazione risulta solamente dal certificato emesso dalla Commissione di prima istanza mentre dal certificato di accertamento dell’handicap emesso ai sensi della legge 104/1992 non risulta alcun riferimento alla  riduzione delle capacità motorie.

Bisogna a questo punto prendere in considerazione la recente circolare n. 21 del 23 aprile 2010 che a proposito dei soggetti con difficoltà nel camminare, ha stabilito che lo  stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione (che da diritto all’acuisto dell’auto senza necessità di adattamento), può essere documentato, in sostituzione della certificazione emessa ai sensi della legge 104/92, proprio dalla certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica attestante specificatamente €˜l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore‑¬, sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
Si precisa che €˜l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore‑¬di norma corrisponde alla barratura casella 05 nel certificato di invalidità civile.

Nel caso di specie risulta barrata la casella 04 (soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa che il disabile) e viene inoltre rilevata la difficoltà di deambulazione con patologia di osteoporosi diffusa. Allora risulta questo un caso limite poiché:
-    non risulta barrata la casella 05 ma viene riconosciuta la difficoltà di deambulare che può ben corrispondere all’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore
-    appare discutibile se il riferimento alla patologia di osteoporosi diffusa possa essere considerato €˜esplicito riferimento anche alla gravità della patologia‑¬

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