Menu

Tipografia

AUTO DISABILI
auto disabili


1- Un disabile minorenne è in possesso del certificato emanato ai sensi della legge 104/1992 dal quale risulta essere in condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, con l’indicazione che la disabilità motoria non è grave. Ha diritto all’applicazione dell’iva agevolata?


L’agevolazione dell’acquisto di autoveicoli con aliquota IVA ridotta al 4% senza necessità di adattamento del veicolo risulta applicabile ai disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione. La situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, deve essere certificata con verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992.
Con la Circolare n. 46 dell’11 maggio 2001, l’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze ha infatti precisato che: €˜L’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano dichiarati portatori di €˜grave limitazione della capacità di deambulazione‑¬ da parte delle commissioni mediche competenti‑¬.

Con la risoluzione n. 284 del 16.08.2002  l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato: €˜Nel caso  di  specie la documentazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap  al  soggetto  istante  attesta la gravità della disabilità nella   sfera   individuale   e   relazionale,  ma  non  certifica l'esistenza, in  capo  allo  stesso,  di una grave limitazione della capacità di deambulazione .   Per  tale  motivo la scrivente ritiene che non ricorrano i presupposti per  il  riconoscimento  delle agevolazioni, e quindi di non poter condividere la soluzione prospettata dal contribuente.               

Nel caso concreto perciò l’agevolazione senza adattamento dell’auto non risulta applicabile in quanto dal certificato di gravità dell’handicap ai sensi della L. n. 104/1992 pur risultando una ridotta capacità motoria questa non viene riconosciuta grave.
Può essere invece applicata l’agevolazione nel caso di acquisto di un veicolo con adattamenti (risultanti dalla carta di circolazione) e necessari per il trasporto del disabile o per facilitarne l’accesso al veicolo.
Va ricordato che con la circolare. n. 197 del 31 luglio 1998 il Ministero delle Finanze ha indicato a titolo esemplificativo alcuni tipologie di adattamenti, oltre a quelli per la guida, che possono essere apportati ai veicoli per la locomozione di disabili motori non gravi e cioè:

  • pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulico;
  • braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulico;
  • sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;

Inoltre, prosegue la circolare, qualora per l’accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un’autonoma capacità di deambulazione, necessiti un adattamentodiverso da quelli sopra contemplati, l’agevolazione potrà essere ugualmente riconosciuta, purchè vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

2- Un genitore intende usufruire dell’iva agevolata sull’acquisto di un veicolo per le esigenze del figlio disabile minorenne. Il figlio è stato dichiarato dalla commissione riunita ai sensi della legge 104/92 in situazione di handicap grave derivante da una ridotta capacità motoria permanente.
Dal certificato emesso ai fini dell’accertamento dell’invalidità civile si riscontra una patologia che interessa entrambi gli arti superiori; la commissione certifica che il richiedente è minore con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell’art. 2 della L. 289/90.
   
La Circolare n. 46 dell’11 maggio 2001, l’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze ha disposto che l’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano dichiarati portatori di €˜grave limitazione della capacità di deambulazione‑¬ da parte delle commissioni mediche competenti.
Nel caso di specie l’agevolazione senza adattamento dell’auto non risulta applicabile in quanto il certificato emesso dalla ASL pur attestando la gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 ha escluso che lo stesso comporti una grave limitazione nella capacità di deambulazione.

Dal momento però che dal certificato il disabile risulta affetto da una ridotta capacità motoria la riduzione dell’IVA al 4%  potrebbe essere applicata nel caso di vendita di un veicolo con adattamenti (risultanti dalla carta di circolazione) e necessari per il trasporto del disabile o per facilitarne l’accesso al veicolo.

In tali ipotesi come anche precisato dall’Agenzia delle Entrate nella €˜Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili‑¬ «la natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità rilasciato dalla commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità ».
Nella circolare n. 186/1998 il Ministero delle Finanze ha però precisato che «Gli adattamenti   possono   riguardare  anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna   dei   veicoli  per mettere il disabile in condizione di accedervi. ‑¬¦â€‘¬¦ gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessita' di utilizzo da parte di soggetti    disabili,    sempre    con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, che   a causa della natura del loro handicap siano impossibilitati ad avere un'autonoma capacita' di deambulazione. ‑¬¦ ‑¬¦â€‘¬¦Qualora per   l'accompagnamento o la locomozione di  soggetti disabili con ridotte   o   impedite   capacita' motorie permanenti  - che a causa della natura del  loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un'autonoma capacita' di  deambulazione - necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la   esenzione  potra' ugualmente essere riconosciuta, purche' vi sia sempre   un   collegamento   funzionale   tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti   del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti  alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione a    seguito    di    collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione».
Quindi, se la norma fa riferimento a generiche ridotte capacità motorie permanenti, nella circolare del Ministero viene riconosciuta l’applicabilità dell’agevolazione ai soli soggetti con difficoltà nella deambulazione ammettendo pertanto che la ridotta capacità motoria debba comunque essere riferita agli arti inferiori.
Non sono tuttavia intervenuti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che nelle varie edizioni della  Guida alle Agevolazioni ai Disabili fa sempre e solo riferimento genericamente a ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Torna alla HOME di AUTO DISABILI - DOMANDE FREQUENTI

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy