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AUTO DISABILI
auto disabili


Un soggetto chiede di poter usufruire dell’iva agevolata esibendo certificazione medica emessa dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92 dalla quale si rileva la situazione di handicap grave. Dalla stessa risulta che la disabilità non riguarda la mobilità della persona. Nessun riferimento in ordine ad una possibile disabilità psichica o mentale.

Si rammenta che l’agevolazione sull’acquisto di autoveicoli destinati a disabili con applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% non viene riconosciuta dalla norma con riferimento a tutte le tipologie di handicap ma solamente per alcune categorie specificatamente individuate dalla stessa.

In particolare l’agevolazione senza necessità di adattamento dell’auto risulta applicabile alle seguenti categorie di disabili:
a) non vedenti e sordomuti
b) disabili psichici in situazione di gravità titolari dell’indennità di accompagnamento
c) disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione.
Nei casi di cui ai suddetti punti b) e c) la situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,‑¬¦ deve essere certificata con verbale della commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata legge n. 104/1992.
Il requisito del riconoscimento della connotazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, tuttavia,  pur essendo condizione necessaria ai fini dell’accesso all’agevolazione non è però sufficiente in quanto l’handicap oltre ad essere grave deve risultare riconducibile a patologie che comportino limitazione della capacità deambulatoria o deficit psichico-mentali.

Anche nel caso in oggetto,  pur attestando il certificato la condizione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art 3, comma 3, della L. n. 104/1992, non è possibile stabilire se risulti applicabile o meno l’agevolazione dell’acquisto di autoveicolo con aliquota IVA ridotta al 4%.
Infatti, nel mentre dal certificato si può escludere l’esistenza di una grave limitazione della capacità di deambulazione in quanto nello spazio dedicato alla valutazione dell’handicap con la barratura della casella NO in corrispondenza a termine €˜mobilità ‑¬ si certifica che la disabilità non interessa la capacità motoria, nessun giudizio può essere formulato in ordine alla possibile sussistenza di una disabilità psichica grave. Inoltre, tale ultima condizione qualora venisse certificata dovrebbe comunque essere anche accompagnata da idonea documentazione attestante il  riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento.


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