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Speciale - Terapie con gli animali

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Ippoterapia - Terapia con l'ausilio di cavalli

L'ippoterapia, meglio detta "terapia con il mezzo del cavallo" (abbreviato TMC), è l'insieme di tecniche mediche che utilizzano il cavallo per migliorare lo stato di salute di un soggetto umano.

Benefici effetti correlabili all'uso del cavallo furono intuiti in epoche remote e la prescrizione dell'equitazione a scopo terapeutico si riscontra già nell'opera di Ippocrate di Coo (460-370 a.C.) che pare consigliasse l'ippoterapia ai suoi pazienti per curare l'insonnia.
In tempi moderni lo studio di questa particolare metodologia viene riproposta in termini scientifici negli anni sessanta ed attuata soprattutto nei paesi a più alta tradizione equestre come Gran Bretagna, Belgio, Germania, Stati Uniti e Nuova Zelanda.
In Italia l'ippoterapia è stata introdotta da Daniela Nicolas-Citterio negli anni settanta. Questa studiosa francese ha fornito un notevole impulso alla diffusione e al corretto uso del cavallo in medicina, anche attraverso la benemerita Associazione Nazionale Italiana per la Riabilitazione Equestre.

L'ippoterapia consiste nell'induzione di miglioramenti funzionali, psichici e motori attraverso l'attento uso dei numerosi stimoli che si realizzano nel corso dell'interazione uomo -  cavallo.
Si distinguono quattro fasi della terapia:
- "Maternage": fase preliminare del paziente che, insieme al terapista, comincia il suo approccio al cavallo;
- Ippoterapia propriamente detta: consiste nella somministrazione degli esercizi terapeutici al soggetto malato che non si occupa direttamente dei movimenti e degli altri stimoli provenienti dal cavallo ma a questi risponde automaticamente. Questa fase è tanto più efficace quanto più attenta è la scelta e la progressione degli esercizi somministrati dalla equipe medica;
- Riabilitazione equestre: fase avanzata della cura. In essa il paziente controlla direttamente il cavallo attraverso le proprie azioni;
- Re-inserimento sociale: punto di arrivo ottimale di tutto il programma terapeutico. Il reinserimento sociale può essere realizzato attraverso il mezzo del cavallo in quella parte dei pazienti che abbiano superato i deficit psico-motori originari che erano di ostacolo alla piena affermazione della persona.
In termini moderni, l'ippoterapia trova la sua indicazione, oltre che nelle patologie classiche della paralisi cerebrale infantile, dell'autismo o della sindrome di Down, anche nelle patologie acquisite in conseguenza di traumi correlati alla infortunistica stradale e del lavoro.
Nell'ambito dei disturbi neuromotori la terapia per mezzo del cavallo migliora le condizioni cliniche del disabile nelle aree dell'equilibrio, del controllo posturale, della mobilità articolare e del tono muscolare, della coordinazione e dell'organizzazione spazio-temporale ed inoltre ha benefici effetti a livello psicologico e sociale.
I vantaggi apportati dalle attività sportive in ragazzi portatori di handicap fisici e mentali sono ormai stati ampiamente accertati poiché, tali attività , hanno un grande effetto educativo, impongono l'accettazione di regole, la disciplina e l'autocontrollo e, se fatte in gruppo, aiutano la socializzazione.
Il bambino, entrando subito in comunicazione con il cavallo per empatia, impara a capirlo, ad amarlo e seguirlo e questa situazione suscita serenità e distensione.
Nel settore della psicomotricità , inoltre, l'ippoterapia si è dimostrata capace di influenzare positivamente l'evoluzione dello schema corporeo, l'organizzazione spazio-temporale e la strutturazione del linguaggio.
L'assetto specifico del montare a cavallo rappresenta una vera e propria correzione globale contro gli schemi posturali patologici ( abduzione, semiflessione ed extrarotazione delle anche oltre alla flessione delle ginocchia e delle caviglie contrastano la tendenza alla estensione, all'adduzione, all'intrarotazione, all'equinismo ).

L'ippoterapia non è indicata nei soggetti che hanno instabilità o malformazioni del rachide, scoliosi gravi, miastenia, atassie gravi, fragilità ossea. Ugualmente controindicata nelle patologie psichiatriche in cui siano presenti fobie, sia per l'animale che per l'altezza, gli attacchi di panico, gli scompensi acuti, le crisi epilettiche frequenti.

Ecco alcuni LINK UTILI sull'ippoterapia.

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Speciale - Terapie con gli animali

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Link utili sulla delfinoterapia

- Il sito di Mondo Delfino

- Il Sito del Delfinario d Rimini

- I.T.A.C.A. Istituto Terapie e Attività Con Animali

- Arion - Associazione Scientifica /Terapia dei Delfini: Piazza I. Nievo, 5/D, Roma.
Tel/Fax 065818243

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Speciale: Terapie con gli animali

Gazzetta Ufficiale N. 51 del 03 Marzo 2003

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 6 febbraio 2003
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;
Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta e' stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;
Rilevato che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati;

Art. 1.
Finalità e definizioni
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità . Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2.
Responsabilità e doveri del detentore
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età , il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 3.
Controllo della riproduzione
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

Art. 4.
Sistema di identificazione dei cani
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del
randagismo mediante:
a) l'introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1 gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Art. 5.
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo;
b) le generalità della persona responsabile dell'attività ;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività ;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività , di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

Art. 6.
Pubblicità , spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea
copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità , di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione e' vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

Art. 7.
Programmi di informazione e di educazione
1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:
a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze
specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
2. E' rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul
benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Art. 8.
Manifestazioni popolari
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 9.
Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri
1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico - terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet-therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Roma, 6 febbraio 2003
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI
E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Peso del cane in kg

Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq

Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane

Fino a 3 cani 2 m per ciascun cane

Oltre 3 cani 2 m per ciascun cane

Meno di 10

1,0

1,5

1,0

Da 11 a 30

1,5

2,0

1,5

Più di 30

2,0

2,5

2,0

FONTE

Speciale - Terapie con gli animali

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Delfinoterapia - Terapia con l'ausilio di delfini

La DAT (Dolphin Assisted Therapy = Terapia Assistita con i Delfini) è frutto di un approccio ancora "giovane" dal punto di vista scientifico.
Dell'amicizia tra uomini e delfini si parla sin dall'antichità classica. Diversi autori, come Eolide, Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane, descrivono amicizie tra ragazzi e delfini e salvataggi di persone in procinto di affogare. La vita sociale dei delfini, infatti, è improntata a una grande solidarietà : ad esempio, se un compagno è malato o ferito, essi lo sostengono in superficie, per aiutarlo a respirare.
David Nathanson e Betsy Smith , entrambi docenti presso la Florida International University di Miami, possono considerarsi i pionieri nel campo della terapia assistita dai delfini, cui si dedicano fin dalla fine degli anni '70. L'Associazione Arion ha, invece, introdotto la delfinoterapia in Italia, presso il Delfinario di Rimini, nel 1993 dopo attenti studi e sperimentazioni.
I delfini sono mammiferi, e questo di per sé‑¬à…¡ li rende simili all'uomo più di ogni altra creatura acquatica. Ma esistono anche altre considerazioni che possono spiegare la straordinaria sensazione di "comunicazione", che percepisce chiunque li avvicini. L'intelligenza di cui sono dotati, per esempio, li avvicina all'uomo più della maggior parte delle specie animali. Infatti gli studi hanno dimostrato che è pari, se non superiore, a quella delle scimmie antropomorfe che tanto somigliano ai nostri antenati. Ed è questa intelligenza che permette loro di analizzare e coordinare le informazioni ricevute dall'ambiente e di elaborare strategie di risposta adeguate anche in situazioni non comuni, come quella dell'incontro con l'uomo.
Questa capacità dei delfini di interpretare dati nuovi e di agire di conseguenza, può spiegare l'impressione che essi capiscano l'umore delle persone con cui entrano in rapporto. Chi si è immerso con loro, infatti, li descrive capaci di stare "sulla stessa lunghezza d'onda": timidi e distanti con chi ha timore, giocosi con chi è più attivo, tranquilli con chi è rilassato.

L'immersione nell'acqua è di per sé‑¬à…¡ una esperienza particolare, per il legame concreto e simbolico che ha con le origini stesse della vita. Inoltre l'acqua salata aiuta a sciogliere alcune rigidezze corporee che spesso corrispondono a blocchi emotivi, fornisce un sostegno che facilita l'equilibrio, la fluidità del movimento e le sensazioni di rilassamento che ne derivano, il flusso dell'acqua, infine, offre una stimolazione tattile che migliora la percezione del proprio corpo.
La presenza dei delfini sembra moltiplicare gli effetti positivi del contatto con l'acqua. Tutte le testimonianze raccolte indicano che l'incontro con queste creature è un'esperienza eccezionale, profondamente coinvolgente a livello psichico, forse anche a motivo della componente archetipica che ha dato origine a tanti racconti mitologici.
Con il suo aspetto "sorridente", i suoi movimenti fluidi, il suo istintivo rispetto per lo spazio interpersonale (che fa sì che non si avvicini mai troppo a chi mostra timore) il delfino viene costantemente percepito amichevole e meno minaccioso o giudicante degli esseri umani. Nello stesso tempo offre gratificanti opportunità di scambio, basate sul gioco e sul contatto fisico, che portano la comunicazione a un livello accettabile anche per le persone più chiuse in se stesse. Il gioco con un delfino, inoltre, non è mai monotono o ripetitivo, la grande intelligenza di questi animali li rende capaci di inventare "trucchi" sempre nuovi e, a quanto pare, adeguati alle circostanze, tanto da riuscire a volte a spezzare anche le stereotipie di persone, come quelle autistiche, che sembrano imprigionate in una gabbia di comportamenti ripetitivi.
Sembra quindi che i delfini siano in grado in qualche modo di rompere l'isolamento presente nell'autismo e, in minor misura, nella depressione. Queste sono perciò le patologie prevalentemente trattate sia in Italia che all'estero.
Per quanto riguarda il Delfinario di Rimini attualmente prevede programmi estivi per bambini autistici della durata di una settimana che vengono preceduti da un incontro invernale preselettivo, finalizzato ad accertare che la delfinoterapia sia indicata per i singoli pazienti.
Le immersioni sono in oltre integrate da riunioni e colloqui degli psicologi con le famiglie e da sessioni riabilitative con i ragazzi.

I programmi per adulti depressi hanno svolgimento analogo. Sedute individuali e di gruppo, sotto la guida di psicoterapeuti con esperienza nel lavoro con i delfini, completano le immersioni in delfinario e facilitano l'espressione e l'integrazione  dei vissuti.

Ecco alcuni LINK UTILI sulla delfinoterapia.

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Speciale: Terapie con gli animali

Gazzetta Ufficiale N. 52 del 04 Marzo 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;
Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta del Ministro della salute;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2003
Il Presidente: Berlusconi
Il Ministro della salute: Sirchia

Avvertenza:
Si comunica che il testo dell'accordo riguardante il presente decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003.

FONTE

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