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ticket medicoUn nuovo decreto del Ministero della salute semplifica la burocrazia per i rinnovi degli attestati di esenzione dal ticket, rendendolo in molti casi illimitati

Meno lungaggini e burocrazia in arrivo per i malati cronici e le persone disabili, in merito alle modalità per il rilascio e il rinnovo degli attestati di esenzione dal ticket.

Sono state rese note, infatti, dal  ministero della Salute,  le indicazioni per l'applicazione delle nuove regole, in seguito all'approvazione del Decreto ministeriale del 23 novembre 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 febbraio scorso.

In particolare, la novità più rilevante riguarda la durata del periodo di validità delle esenzioni dal ticket di cui godono alcune categorie di malati, che in molti casi è stata tramutata in illimitata. Si tratta di una importante novità che alleggerisce e snellisce questo processo, soprattutto se consideriamo che prima di questo decreto i malati cronici dovevano osservare, in alcuni casi anche ogni anno, gli adempimenti necessari per rinnovare l'esenzione.

VALIDITA’ - Secondo quanto si legge nel testo approvato dal Ministero, le Asl rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, €˜in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto‑¬. Questo significa che le Asl non sono tenute a revocare gli attestati che hanno durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della loro scadenza.
E’ importante sottolineare che, sebbene le Regioni possano fissare periodi di validità dell’attestato diversi, questi non possano comunque mai essere inferiori a quelli indicati nel decreto.

TEMPI MINIMI E GUARIGIONE - Per definire quindi i tempi minimi di esenzione, si sono prese in considerazione le varie condizioni o malattie croniche, esaminandone le singole forme morbose, e tendendo conto della capacità evolutiva e di eventuale guarigione della singola malattia o condizione. Come leggiamo nel testo, per ogni condizione o malattia cronica esente sono state prese in esame le singole forme morbose, identificate dal secondo gruppo di cifre in base alla classificazione ICD-9-CM. Ciò perchè all’interno dello stesso codice di esenzione (prime tre cifre del codice completo) possono essere presenti patologie diverse o con diversa evoluzione clinica. Per esse, per definire il periodo minimo di validità   dell’attestato si è tenuto conto di quanto previsto dalle linee guida relativamente alla durata del  trattamento.
Nel testo è evidenziato come, per tutte le condizioni o malattie per le quali non sia possibile la guarigione, la durata dell’attestato di esenzione deve essere illimitata.

Dunque per i soggetti con Patologie con validità illimitata dell’attestato, se sono già esenti,  nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione non prevede alcuna scadenza, i pazienti manterranno il loro attestato con validità illimitata; nelle Regioni in cui l’attestato di esenzione prevede una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata.

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
- Per quanto riguarda Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool; Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva prenatale; Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento; Soggetti affetti da patologie in attesa di trapianto, i tempi di validità degli attestati rimangono invariati.
Discorso a parte è riservato per le patologie cardiovascolari per le quali è possibile una  risoluzione a seguito di procedure interventistiche (chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica, ecc). Per queste è stata prevista una durata minima di esenzione di 3 mesi dalla data di esecuzione dell’intervento,  al termine dei quali il medico curante non potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione.  Se invece non dovesse venire eseguita alcuna procedura correttiva, la durata dell’attestato rimane illimitata.

GRATUITA’ DELLA VISITA DI RINNOVO ‑¬â€˜ Dicevamo che il Decreto ha, tra gli obiettivi, la sburocratizzazione del processo di rilascio dell’attestazione per l’esenzione, dando attuazione a quanto previsto dal cosiddetto €˜Decreto semplificazioni‑¬. Nell’ottica dunque di evitare al cittadino un onere economico ulteriore, il decreto prevede che la visita specialistica finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell’attestato di esenzione, sia eseguita entro il periodo di validità dell’esenzione stessa, in modo che la prestazione sia considerata quale  €˜visita di controllo‑¬ e dunque non assoggettata al pagamento della quota di partecipazione. Nel testo si precisa inoltre che i prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di tale prestazione facendola coincidere con  una delle visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica e prognostica  del paziente che potrà avere i seguenti esiti:
a) la riscontrata guarigione clinica;
b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;
c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata, se prevista nell’elenco allegato al dm 329/99 e succ.mod.


Per approfondire:

Testo del Decreto 23 novembre 2012 del Ministero della Salute


IN DISABILI.COM:

INTRODUZIONE DI NUOVI TICKET SANITARI, I DISABILI NON CI STANNO!



Redazione
 


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