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SPECIALE TRUST DISABILI
UNA TUTELA PER IL DOPO DI NOI

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 SOGGETTI COINVOLTI

La costituzione di un trust comincia con la creazione dell’atto istitutivo, definito anche negozio unilaterale: in esso, il disponente manifesta le proprie volontà, definendo con chiarezza il fine del trust, compiti e poteri del trustee, e beneficiari.
Diverse, dunque, le figure coinvolte.

Disponente (definito anche Settlor)
È colui che prende l’iniziativa di costituire il trust. Ne definisce dunque lo scopo, le regole, nomina il trustee e stabilisce i beneficiari o le regole per identificarli. Il disponente può anche essere un soggetto plurimo, come ad esempio un gruppo di persone che istituiscono un apposito fondo da gestire in trust.
In genere, nel caso di beneficiari disabili, il disponente è un genitore, da solo o con il coniuge.
Può stabilire il momento in cui prende avvio il trust, e fino ad allora può gestire direttamente i beni indicati nell’atto istitutivo. Può anche disporre che solo dopo la sua morte inizi il trust. Il disponente può decidere di fare anche la parte del trustee, come pure quella del guardiano.
Un genitore conosce bene le esigenze del figlio disabile, ecco perché assume spesso il ruolo di disponente. Questa figura deve infatti essere in grado di dare corrette indicazioni su abitudini di vita ed esigenze del soggetto debole al trustee. Quest’ultimo può così svolgere correttamente il suo ruolo, in particolare quando il disponente non ci sarà più o non sarà più in grado di assistere il disabile.
A tal proposito, il disponente può destinare al trustee delle lettere di desiderio. Queste, però, non fanno parte dell’atto istitutivo del trust, che può essere riveduto durante la sua esistenza.
Caso particolare è quello in cui il beneficiario è il disponente stesso. Si tratta di una soluzione con la quale la persona si garantisce una tutela per il momento in cui non potrà più badare a se stessa. In questa maniera, si evita il ricorso all’amministratore di sostegno, godendo di una maggiore riservatezza in fatto di condizione economica, salute del beneficiario e della famiglia.  

Trustee
Il trustee è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust e che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto debole da tutelare. È l’unica figura che non può mancare per la costituzione di un trust. Il trustee è titolare di diritti e di poteri che il disponente gli affida in virtù di un rapporto di affidamento.
Trust può essere chiunque abbia facoltà di agire. Può essere una persona fisica o giuridica. Può anche essere una cooperativa,  o una ONLUS (in questo caso, i beni conferiti nel trust devono essere tenuti separati da quelli impiegati per le attività previste nell’atto costitutivo della ONLUS). Anche un avvocato assieme al medico di famiglia che ha in cura il soggetto debole possono assumere il ruolo di trustee.
In generale, il trustee viene scelto tra persone vicine a chi deve essere tutelato. Questo perché, nella sua funzione, il trustee non deve sottostare a logiche prettamente economiche, ma deve tenere in primo piano la sfera emotiva e sociale della persona debole. Per il trustee, dunque, il contatto umano che stabilisce con il disabile diventa un metro di valutazione dell’affidabilità e della competenza.
Spesso assume l’incarico di trustee il genitore del disabile, che sa come prendersi cura del familiare. Il genitore può stabilire l’eventuale sostituto e le cause del subentro, come ad esempio il decesso del genitore stesso oppure la sopraggiunta incapacità di prestare assistenza al figlio.
Il trustee gode di poteri dispositivi, che toccano l'integrità del fondo, e di poteri gestionali, relativi alla amministrazione del fondo stesso. Questi poteri vengono stabiliti nell’atto istitutivo del trust.
Il trustee deve rendere conto della sua attività, ma nel complesso, proprio per il legame di fiducia con il disponente, gode di autonomia nell’amministrazione dei beni. È obbligato però a non utilizzarli per sue esigenze: le utilità derivanti dalla gestione del fondo sono infatti destinate al beneficiario.

Beneficiario
Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust. In generale, gode dunque dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo.
Il trustee garantisce l’assistenza, la cura e il mantenimento del beneficiario versandogli i redditi dei beni vincolati, oppure occupandosi direttamente della persona.
Si distinguono i beneficiari del reddito e i beneficiari finali.
I beneficiari del reddito sono i destinatari di ogni frutto o utilità che deriva dalla gestione dei beni fatti confluire nel fondo.
I beneficiari finali sono i soggetti ai quali, una volta concluso il trust, vengono trasferiti i beni costituenti, in quel momento, il fondo.
Di solito, il figlio più debole è il destinatario dei redditi derivanti dalla gestione del fondo, ma può anche usufruire dell’eventuale impiego dei beni, se necessario.
Nell’atto istitutivo del trust, si possono includere indicazioni a vantaggio anche dei genitori e degli altri figli. Questi ultimi, ad esempio, possono essere destinatari dei beni residui nel fondo, una volta terminato il trust.
Nell’istituzione del trust a favore di un figlio disabile, il genitore deve agire senza ledere i diritti del coniuge e degli altri figli.

Guardiano
Il valore fiduciario che traspare dal trust chiama in causa anche un’altra figura: il guardiano. Si tratta di un soggetto con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. In questo modo tiene sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero l’impegno a garantire il benessere psichico della persona disabile.
Il guardiano può essere nominato nell’atto istitutivo del trust o in uno distinto. L’atto di trust comprende anche le disposizioni per sostituire il guardiano (nel caso di decesso, incapacità o revoca), come pure il metodo per nominarlo.
Guardiano può essere una persona fisica, giuridica, un ente, un’associazione, una società. Può essere un individuo singolo o un gruppo. Anche il genitore del disabile può nominarsi guardiano.
In base al trust, il guardiano può avere diversi compiti. Può fornire al trustee indicazioni e direttive, dare il consenso per compiere certi atti, essere ascoltato prima di una decisione particolarmente delicata nei confronti del beneficiario. Non deve però sostituirsi al trustee.
Il guardiano risponde delle sue azioni nei confronti del beneficiario e del fondo in trust.

 

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