Questi i fatti: considerate le problematiche organizzative, un piccolo comune in provincia di Pesaro-Urbino invece del servizio di trasporto scolastico per una piccola disabile aveva erogato alla madre un contributo economico per sostenere i costi dello spostamento a cui provvedere autonomamente. Convinta di vedersi negare un servizio a cui aveva diritto, la donna aveva quindi adito vie legali, e il TAR le ha infine dato ragione.
Il Tribunale si è infatti pronunciato con una sentenza che ha annullato la delibera di giunta con cui il comune aveva previsto il contributo al posto del servizio, e lo ha €˜condannato‑¬ ad attivare il servizio pubblico a domanda individuale. Pur comprendendo le difficoltà operative del Comune, è stato quindi fatto salvo il principio solidaristico indicato agli articoli 2 e 3 della Costituzione secondo le quali le esigenze delle persone svantaggiate hanno priorità . Il TAR ha previsto che alla soluzione del problema concorrano la Provincia o l'Ambito Sociale a cui appartiene il Comune, oltre che la Regione per gli aspetti finanziari, secondo l'art.12 della legge regionale 18/1996.
Fonte: Notiziario Minori
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LE FAMIGLIE RICORRONO AI TRIBUNALI PER AVERE L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO