Giro di vite anche per i concessionari di autoveicoli che dovranno trattare solo dati indispensabili per istruire la pratica di acquisto da parte di un disabile e dovranno conservare i dati per eventuali controlli non oltre i limiti di prescrizione dei diritti e di conservazione delle scritture contabili.
I concessionari, inoltre, dovranno fornire ai disabili un'informativa completa sulla raccolta e uso dei loro dati, e dovranno indicare espressamente che le informazioni fornite, anche quelle sulla salute, potranno essere comunicate alle officine autorizzate nel caso siano da apportare eventuali adattamenti sui veicoli acquistati. In quest'ultima ipotesi il concessionario dovrà anche acquisire il consenso dell'acquirente. Trascorsi dieci anni i dati personali, compresi quelli sanitari, se non sussistono altre esigenze di conservazione (es. controversie giudiziarie pendenti) dovranno essere distrutti, cancellati o trasformati in forma anonima. Considerata inoltre, l'ampiezza e la delicatezza delle informazioni trattate l'Autorità raccomanda a concessionari, imprese e officine autorizzate di adottare adeguate misure di sicurezza.
Le pratiche dovranno essere collocate in locali opportunamente protetti da intrusioni indebite e l'accesso alle informazioni dovrà essere consentito solo al personale autorizzato. Se i dati vengono trattati elettronicamente dovranno essere previsti adeguati sistemi di autenticazione e autorizzazione.
Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) fa chiarezza su alcune problematiche presentate al Garante da Federauto in un settore in cui circolano quantità sproporzionate di documenti e dati delicatissimi, molti dei quali non indispensabili e spesso consegnati spontaneamente dagli stessi disabili.
Fonte: Asca