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icona legge 104Ci sarà tempo fino al 31 marzo 2011 per restituire all’Inps le autocertificazioni per il mantenimento del diritto ai beneficii previsti dalla legge 104 del 5 febbraio 1992. Dopo questa scadenza, i soggetti che non avranno compilato e restituito la documentazione inviata dall’Istituto previdenziale potrebbero vedersi sospesa l’autorizzazione concessa prima del 24 novembre 2010. Questa novità discende dalle modifiche apportate alla normativa in tema di tutela della disabilità grave, dalla legge 183 del 4 novembre 2010, entrata in vigore il 24 del mese medesimo. Le novità più rilevanti, introdotte dalla nuova normativa, che incidono negativamente sui potenziali beneficiari, riguardano la riduzione della platea del numero dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in disabilità grave limitandola al secondo grado salvo alcune eccezioni e l’eliminazione dell’alternatività dei permessi tra più beneficiari, con la possibilità prevista per i soli genitori, sempre nel limite massimo dei tre giorni per persona disabile. Non è più richiesto, invece, il requisito della convivenza, della continuità e dell’esclusività dell’assistenza. A queste novità si aggiungono la possibilità di richiedere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento da parte dell’Inps o del datore di lavoro dell’insussistenza dei requisiti della normativa e la costituzione di una banca dati di tutti i beneficiari istituita nel Dipartimento della Funzione pubblica. Relativamente ai primi due punti, l’Inps ha la necessità di verificare tutte le autorizzazioni concesse prima dell’entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre), ai soggetti beneficiari dei permessi che siano parenti e/o affini entro il terzo grado della persona in disabilità grave; inoltre, saranno soggette a verifica le situazioni di coloro che usufruiscano dei permessi giornalieri in maniera alternativa. I primi, benché parenti entro il terzo grado, potranno continuare a beneficiare dei permessi solamente se il coniuge o i genitori della persona con disabilità si trovano in una delle seguenti situazioni: avere compiuto i sessantacinque anni d’età , essere affetti da patologie invalidanti oppure essere deceduti o mancanti. Con l’espressione €˜mancanti‑¬ deve intendersi non soltanto una situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione a essa assimilabile (divorzio, separazione legale, abbandono). Per quanto concerne le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale nozione si deve fare riferimento alle patologie indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera d, del Decreto interministeriale nº 278 del 21 luglio 2000. Per coloro che, invece, beneficiano dei permessi alternativamente, considerato che la legge ammette quest’ipotesi solamente per i genitori che richiedono i permessi per i propri figli, anche se maggiorenni, sulla comunicazione inviata dall’Inps dovrà essere segnalato chi dei beneficiari debba essere considerato l’unico referente ad assistere il disabile. Chi ha ricevuto le comunicazioni dall’Inps dovrà , dunque, rendere quanto prima le autocertificazioni che giustifichino il mantenimento del diritto ai permessi.


Fonte: Messaggero Veneto del 17-03-2011