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ALTRE AGEVOLAZIONI - successioni e donazioni ad un disabile grave


La legge n. 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l’imposta di successione ha previsto che per le donazioni tra estranei il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedenti 180.759,91 euro, l’imposta di registro ordinaria in base alla tipologia del bene donato.
L’importo della franchigia è elevato a 516.456, 90 euro se il beneficiario è un disabile riconosciuto grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992.
Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti, l’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

Il sito del Ministero delle Finanze
Il sito dell'Agenzia delle Entrate

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