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ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".

Domanda
Buongiorno,
Mia mamma è invalida all'85% (ma in peggioramento) ed usa la carrozzina. Nella prossima riunione condominiale in cui si discuterà l'ammodernamento dell'ascensore per prescrizioni dell'ente ispettivo, posso chiedere ed imporre di modificare le porte - attualmente a battente e la luce di passaggio in cabina - per consentirne un uso agevole a chi è in carrozzina o con il deambulatore?
Esistono inoltre parametri dimensionali minimi per considerare l'ascensore agibile a disabili? Grazie,
R. 

La risposta dell’esperto
La normativa nazionale finalizzata al superamento delle barriere architettoniche ed in particolare la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ("Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.", pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21) prevede tutta una serie di agevolazioni per promuovere non solo una corretta progettazione e realizzazione degli edifici nuovi e delle ristrutturazioni degli edifici esistenti costruiti dopo la sua entrata in vigore, ma anche delle specifiche regole che consentono di realizzare, all'interno dei condomini, degli interventi anti-barriere, con delle maggioranze assembleari ridotte rispetto a quelle ordinarie.  

Laddove la persona interessata alla realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche presenti nelle parti comuni non riesca ad ottenere in assemblea la maggioranza prevista dall'art. 2 comma 1 della Legge 13/1989 (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), questa stessa normativa gli riconosce ugualmente il diritto di realizzare a proprie spese alcune tipologie di interventi (tra cui proprio l'allargamento delle porte di ingresso di un ascensore). 

L'art. 2 comma 2 della Legge 13/1989 stabilisce infatti che “Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”. 

Per poter concretamente esercitare il diritto a realizzare – a prescindere dal consenso degli altri condomini - gli interventi necessari a rendere più agevole l'accesso agli ascensori, è però necessario che il condomino interessato faccia pervenire all'amministratore condominiale una formale richiesta contenente il progetto di massima dell'intervento che si propone di realizzare. L'art. 1120 del codice civile stabilisce infatti che “l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore  deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

Laddove si ritenesse ingiusto e discriminante essere costretti a sostenere in proprio le spese necessarie per rendere accessibile l'ascensore, si può invocare il divieto di discriminazione previsto dalla Legge 67/2006 chiedendo all'intero condominio di farsi economicamente carico dell'intervento, laddove lo stesso possa ritenersi ragionevolmente sostenibile. Quanto infine ai parametri dimensionali minimi, occorre far riferimento alle prescrizioni tecniche stabilite dal Decreto Ministeriale 236/1989. Nello specifico l'art. 8.1.12 stabilisce che “L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto; - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m.. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché' dotata di sistema per l'apertura automatica.”.

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche"
(Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO - email:
avv.gaetano.deluca@gmail.com).
https://iustlab.org/gaetano.de.luca?cat=14
https://antidiscriminazione.altervista.org/chi-siamo/

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