La preside alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente non ci ha ancora risposto; ad una nostra lettera scritta ci ha risposto per iscritto che il problema viene da lei gestito secondo le normative e che è di sua competenza ma noi vorremmo un giudizio super partes e un consiglio per poter fare qualcosa di costruttivo in attesa di una sua cordiali saluti
L.
La risposta dell'esperta scuola
Le indico alcuni riferimenti normativi utili che potrà far presente alla dirigente: le sentenze n. 80/10 della Corte costituzionale e la 1275/10 del TAR Toscana. Le copio una parte della prima sentenza che è richiamata anche dall’ultima circolare ministeriale sulle iscrizioni per l’a.s. 12/13:
€˜In particolare, l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università (comma 2). Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» (sentenza n. 215 del 1987).
Pertanto, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione» (sentenza n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n. 52 del 2000).
Sempre nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili, in particolare per quelli che si trovano in una condizione di gravità , il legislatore, con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), all’art. 40, comma 1, ha previsto la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3. Il criterio numerico indicato dalla disposizione da ultimo richiamata è stato poi sostituito con il principio delle «effettive esigenze rilevate», introdotto dall’art. 1, comma 605, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‑¬â€˜ legge finanziaria 2007). €˜
Suggerisco in ogni caso, di rivolgersi all’ufficio scolastico regionale per il Lazio all’Ufficio III per chiedere chiarimenti.
Ada Maurizio
Dirigente scolastico