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Salve, ho un nipote che a luglio 2011 ha terminato la scuola media superiore con un percorso per disabile. E' seguito dal Centro Discenetici dell'ASL di Crema. Per poterlo inserire nel mondo del lavoro necessita di una documentazione che attesti il suo grado di invalidità . L'assistente sociale del suo paese, ci riferisce che per poterlo aiutare è indispensabile questa documentazione. Una cooperativa di lavoro per diversamente abili, valuterebbe la sua domanda ma, anche loro vogliono questa documentazione.
E' dal mese di luglio che sollecitiamo l'ASL per avere questa documentazione.
Qual'è la procedura che dobbiamo seguire? Quali sono gli organi preposti che devono seguire il percorso al termine della scuola? Perché  nelle varie visite e colloqui non è mai stato rilasciato un documento?
M.

La risposta dell'esperta scuola

Parte delle domande che lei mi pone riguardano l’INPS e su questo la invito urgentemente a recarsi presso la sede a lei più vicina dove sapranno darle le risposte utili. Se il ragazzo è stato sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento dell’invalidità , è la ASL che deve rilasciare l’attestazione e la scuola non c’entra niente. Da quanto mi scrive, infatti, il ragazzo ha seguito un percorso differenziato che non prevede il rilascio del titolo di studio ma solo di un attestato di frequenza che serve sia per l’assolvimento dell’obbligo scolastico che per l’eventuale proseguimento degli studi. Spero che quando leggerà questa risposta le cose si siano risolte. In ogni caso le copio quanto scrive il MIUR a proposito:
€˜Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità , sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione.
L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009).
Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte‑¬.

Ada Maurizio
Dirigente scolastico

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