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Buongiorno. Sono in procinto di separarmi consensualmente da mia moglie disabile con handicap in situazione di gravità. Mi chiedevo, avendo ottenuto oltre 18 anni fa il trasferimento definitivo alla sede lavorativa più vicina al suo domicilio, se in caso di separazione il beneficio debba essere rivisto e/o ritirato. Gradirei anche conoscere se la disabilità di mia moglie sia causa di impedimento all'eventuale affidamento dei due figli nati durante il matrimonio. Grazie

 

La risposta dell'avv. Colicchia

Egregio Signore,
 relativamente alla prima domanda mi permetto di risponderLe con riferimento a ciò che la normativa in materia permette. Tra le varie tutele previste sia per il lavoratore disabile e per i lavoratori che lo assistono, particolare intesse merita il co.6 dell’art.33 della Legge n.104/92, il quale sancisce che “la persona portatrice di handicap ha diritto di scegliere, laddove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.” Il co. 5 dello stesso articolo dispone che “Il parente che assiste il soggetto affetto da handicap ha diritto di scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”
Per quanto precede, preme sottolineare che la tutela della disabilità in particolar modo il “divieto di trasferimento”, la cui radice affonda nei principi costituzionali di cui agli artt.32 e 38 della Costituzione, in molti casi si pone in antitesi con l’altro principio generale sempre di natura costituzione che sancisce la libertà economica e d’impresa (art.41 della Costituzione). In caso di separazione deve dichiarare dove elegge residenza, ciò non incide espressamente sull’attività professionale, implicitamente si. Per quanto concerne la seconda domanda, Le significo che in un giudizio di separazione non sono in vigore leggi che asseriscono il non affidamento dei figli ad un disabile. Importante sarà valutare tutta la situazione medica della signora, che non conosco, per comprendere se può vivere con i figli.
Per qualsiasi delucidazione in merito, può contattarmi in privato se lo ritiene.
Saluti.
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

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