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Alla mamma è riconosciuta l'indennità di accompagnamento ex L. 508/88 e 18/80. Al papà è riconosciuto handicap sup.2/3 (art.21 L104/92). Il figlio unico, ufficiale GdF, non convivente, può invocare benefici ex art. 33 L104/92 per impedire/modificare il trasferimento d'autorità ad altra sede (Rimini) lontana da attuale luogo servizio/residenza (Roma) vicina quella dei genitori (Napoli), impedendo di fatto ogni assistenza.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

La l. n. 104/1992 (e successive modificazioni) è la principale normativa in Italia a mettere a punto una serie di misure che consentono al lavoratore di usufruire di determinate tutele per poter far fronte alle esigenze dei familiari in possesso di disabilità grave. In particolare, sull’art. 33, il quale prevede al comma 5 che il lavoratore possa scegliere, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, è pacifico nella giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa chiamata all’interpretazione della ratio legis, che tale facoltà “non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma piuttosto una valutazione discrezionale dell’amministrazione”, un “semplice interesse legittimo” (Cons. St. n. 1828/2012), per cui la P.A. può legittimamente respingere l’istanza di trasferimento presentata, giacché le condizioni personali e familiari del dipendente “recedono di fronte all’interesse pubblico, alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione” (Cons. Stato 4200/2014; n. 1073/2014; n. 1677/2014).
La richiesta di trasferimento del dipendente al fine di provvedere al familiare portatore di handicap, inoltre, deve essere valutata sulla base della disponibilità nella dotazione di organico della P.A. di destinazione (Cons. St. n. 4085/2014), alla luce del carattere “effettivo” e non solo “morale” dell’assistenza prestata e del contesto familiare (Cons. St. n. 3303/2014).
Nonostante ciò, non si impone un trasfermineto forzoso ma bisogna valutare tutto il contesto. E’ sottinteso che la situazione può essere gestita con una disamina attenta, e oggettiva, soltanto in sede di causa civile.
Per qualsiasi maggior chiarimento relativo all’aspetto legale, può contattarmi in privato.


Cordiali Saluti


Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale


AVV. ROBERTO COLICCHIA
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