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Buongiorno Avvocato, Necessiterei di un chiarimento sul pass disabili. Avevo un pass disabili temporaneo con scadenza il 5 maggio ora scaduto. Ho sostenuto la visita ASL nel 2013 dove hanno accertato il 100% di invalidità e l'handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Sia la polizia locale che l'Asl sostengono che devo fare un'ulteriore visita di accertamento mentre io sostengo che il decreto legge del 9 febbraio 2012 n.5 poi convertito in legge, non prevede più una seconda visita per il pass ma è sufficiente presentare la documentazione tutt'ora valida dell'Asl ed un certificato di atto notorio a mia firma che ne comprova la validità. Tenga presente che la mia patente di guida è stata rinnovata 8 aprile 2004 quindi successivamente la visita Asl. Io ritengo di essere nel giusto ed in accordo alla legge sostenendo che il pass me lo devono dare senza ulteriori visite ASL. E' corretto? Grazie per il suo tempo
Cordiali saluti
A.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore, tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità dei disabili c'è il contrassegno per auto che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.
Il contrassegno invalidi è un tagliando di colore arancione con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli. Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (più esattamente dal sindaco), ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.
Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato. Allo scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012). Contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni): entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno. Contrassegno invalidi temporaneo: e’ possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legaledell’Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avv.robertocolicchia@tiscali.it

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