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Buongiorno,  le espongo il mio quesito.  Sono una disabile e percepisco  l'indennità di accompagnamento e l'anno scorso  mi è arrivata una lettera dall'Inps per quanto riguarda i miei due recoveri  riabilitativi che faccio durante l'anno riguardanti l'anno 2011 dicendo che mi avrebbe trattenuto 20 euro al mese per 24 mesi per la somma non dovuta per il mese di ricovero del 2011. ieri mi è arrivato un altra lettera sempre dell'Inps dicendo che mi avrebbe trattenuto con 20 euro al mese  a partire da settembre 2014 per 24 mesi per l'anno 2012. Sicuramente l'anno  prossimo mi arriverà un'altra lettera con una nuova trattenuta di 20 euro al mese per 24 mesi per l'anno 2013 e così via sarà anche per gli anni successivi. s Secondo la  logica nel 2015 avrò detratto dall'Inps 40 euro nel 2016  saranno 60 e via dicendo per ogni anno. Ovvamente l' accompagnamento si ridurrà ogni anno e non avrà mai fine scrivere. Ho sempre dichiarato all'INPS i miei ricoveri  come legge prevede, può  l'Inps procedere in questo modo? E giusto che faccia queste detrazioni per ricoveri? io posso fare qualcosa per impugnare questa procedura?
In attesa porgo cordiali saluti
A.

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno A.,
la prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento viene riconosciuta ed erogata  in presenza di una condizione di inabilità e sempre che il soggetto versi nell'impossibilità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
L’ INPS con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011 ha precisato che l’anzidetta  indennità non va riconosciuta agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto e in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.  
Il ricovero cui si riferisce il messaggio per assumere rilievo ai fini dell'incompatibilità con l'erogazione dell'indennità deve avere natura contingente, cioè legato alla cura delle patologie rilevanti ai fini dell’assegnazione dell'indennità e deve assicurare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita. Nel caso in cui, infatti, l’assistenza è garantita da altri (familiari etc.) il ricovero non si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità ma occorre che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall’Istituto che ospita l’invalido.
L’INPS nei casi pocanzi indicati, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte. La restituzione viene fatta rientrare nello schema dell’ indebito oggettivo (art.2033 c.c.), secondo la cui disciplina chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (avere indietro) ciò che ha pagato.
La questione, tuttavia, non è del tutto pacifica. Ad esempio la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2270 del 2007, della Corte di Cassazione, è  intervenuta sul tema dell’ indennità di accompagnamento, affermando che il ricovero presso un Ospedale pubblico non costituisce di per sé l'equivalente del ricovero in Istituto, al quale fa riferimento l'art.1 Legge n. 18/80, che esclude dall'indennità di accompagnamento gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio, è perciò concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia
 

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
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