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Buongiorno sono una insegnante e lavoro in una scuola dell'infanzia formata attualmente da quattro sezioni e con orario di funzionamento dalle 8,00 alle 16,00. Ho un figlio minore con invalidità al 100% e il prossimo anno scolastico a causa della chiusura di una sezione nel plesso in cui attualmente lavoro sicuramente dovrò essere spostata in altro plesso in quanto sono la docente con minore anzianità di servizio. Tutti i plessi sono all'interno dello stesso comune e si trovano tutti nel raggio di 3 o 4 chilometri. Il problema dunque non è tanto la sede quanto il loro orario di funzionamento: quasi tutti i plessi, ad eccezione di quello in cui attualmente presto servizio e un altro, hanno un orario di funzionamento più prolungato cioè dalle 07,45 alle 17,00. Questo orario non mi permetterebbe di assistere adeguatamente mio figlio, di poterlo riprendere a scuola quando ha il rientro e esce alle 16,00 e soprattutto di accompagnarlo nello svolgimento di una serie di attività che lui svolge quotidianamente e che sono fondamentali per la sua crescita emotiva e per la sua autonomia. Mi chiedo dunque se posso ottenere di non essere trasferita o al massimo di essere spostata esclusivamente nel plesso che ha lo stesso orario di funzionamento del mio poiché un altro orario pregiudicherebbe totalmente l'assistenza a mio figlio essendo io la persona che lo assiste in maniera continuativa ed esclusiva.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregia Signora, i genitori lavoratori, o i parenti e gli affini entro il terzo grado, e gli stessi disabili che lavorano possono fruire di permessi dal posto di lavoro (Legge n.104, 5/2/92 art. 33). I permessi si distinguono in orari o mensili. per poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 33, la persona handicappata per la quale si richiedono deve essere riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità” (art. 3, comma 3, Legge 104/92) dalla apposita Commissione ASL e non deve essere ricoverata a tempo pieno.  Possono fare richiesta al datore di lavoro anche coloro che devono assistere persone per le quali ancora non è stata presentata domanda di accertamento dell’invalidità civile presso la ASL, o che sono ancora in attesa di sottoporsi alla visita medica o in attesa di ricevere il verbale di invalidità. Si tratta infatti di certificazioni di natura diversa, tra loro distinte. Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla  recita: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Per usufruire dei diritti i familiari devono far pervenire all’Ufficio di appartenenza la seguente documentazione: certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che i lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile; dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare an-nualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap. Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa. Per quanto riguarda il trasferimento, soprattutto in relazione al lavoro esercitato, "la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza nella mobilità, la domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili."
Pertanto solo il genitore che assiste il figlio disabile può fruire della precedenza se la disabilità di quest’ultimo è “rivedibile” e indipendentemente dall’età del figlio. La precedenza viene riconosciuta limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che venga espressa come 1a preferenza il predetto comune. L’obbligo della preferenza relativa all’intero comune permane in ogni caso e cioè, sia se si intende richiedere il solo comune ove è domiciliato il soggetto disabile (la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in esso) e sia quando vengano richiesti anche altri comuni. Pertanto, in mancanza dell’indicazione dell’intero comune ove risulti domiciliato il disabile come prima preferenza, la domanda di trasferimento sarà considerata come domanda volontaria senza diritto di precedenza. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. Le suggerisco di leggere le risposte a quesiti simili, dati anche in precedenza dallo scrivente legale, che chiariscono tante peculiarità della materia relativa ai trasferimenti e alla scelta della sede di lavoro per le persone disabili e non.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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