Menu

Tipografia

Buonasera  Avvocato Colicchia. Mia suocera e' stata recentemente sottoposta ad intervento d 3 bypass coronarici . Il quadro clinico si completa con  diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa e pregresso infarto miocardico . Tutte patologie diagnosticate e certificate.A breve inoltrera' domanda per il riconoscimento della legge n. 104. Tenga conto che è divorziata, senza genitori e con una sola figlia, mia moglie (non lavoratrice).  Se fossi io a fare domanda  di assistenza e vivendo a km.120 di distanza ,  avrei diritto ad ottenere un riavvicinamento presso di lei, insieme a tutta la famiglia? Consideri che sono un dipendente comunale.
P.
 
La risposta dell'avv. Colicchia
 
Gentile P,
la legge è abbastanza chiara e con riferimento ai altri soggetti che possono avere diritto al beneficio  "permessi" riconosciuti dalla L. 104/1992 , (parenti, affini e coniuge)
L'articolo 33 della Legge citata prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall'apposita Commissione operante in ogni ASL.
L'articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ridefinito la platea degli aventi diritto, modificando l'articolo 33 della Legge 104/1992.
Secondo la vigente disposizione in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:
il genitore; il coniuge; il parente o l'affine entro il secondo grado;
I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni: (quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti).
Va anche sottolineato che, in forza delle modificazioni introdotte dalla Legge 183/2010 sono scomparsi dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità. L'obbligo di convivenza era stato superato dall'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 a condizione, appunto, che sussistesse la continuità e l'esclusività dell'assistenza.
Ritengo che in caso di comprovata impossibilità di accudire il padre da parte di sua moglie sia possibile che il beneficio venga richiesto da lei marito che è comunque affine di primo grado alla suocera.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy