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Sono invalido civile al 76% e non ho l'uso del braccio sinistro.
Sono lavoratore dipendente assunto da 16 anni con la legge sul collocamento obbligatorio.
Mi sono avvalso della legge DLgs 119/2011 art.7 chiedendo 10 giorni di congedo per cure per effettuare 10 turni di fisioterapia (TECARterapia) appunto all'arto superiore sx invalido.
Ho portato tutti i documenti richiesti al mio datore di lavoro.
Ora questi non vuole pagarmi i giorni di assenza dal lavoro a causa di queste cure.
Il direttore del personale era addirittura arrivato a consigliarmi di mettermi in mutua o di chiedere delle ferie.
Come devo comportarmi?

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Come da lei indicato la normativa di riferimento è il  D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011.
Tale decreto prevede che "i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni".
Questo tipo di congedo può essere utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure (per esempio fisioterapiche, oncologiche, ecc..) non però (ad es.) cure termali che sono regolate da diversa normativa.
Il congedo, che non può superare i trenta giorni l'anno, può essere fruito anche in maniera frazionata e viene accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia. Ovviamente  l'effettuazione delle cure deve essere documentata.
Si sottolinea che, in base alla normativa, assume particolare importanza la certificazione da presentare a corredo della domanda che deve documentare la necessità delle cure in quanto strettamente connesse all'invalidità riconosciuta.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto ripetutamente su questo punto stabilendo che il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2005, n. 40).
I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia.
Il congedo per cure non è indennizzabile dall'INPS e rimane a carico del datore di lavoro.
In ogni caso la invito a verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e di richiedere consulenza ed eventuale assistenza ad un ente di patronato.

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

 

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