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Buongiorno, ho 54 anni, invalido 100% con totale inabilità lavorativa e disabile (legge 104). Sono a carico di mia madre. Percepisco la pensione di invalidità (2014: Euro 279,19/mese). Quest'anno ho avuto un reddito da lavoro di circa Euro 1300.00. Vorrei sapere quale è il reddito da lavoro MASSIMO che si può avere senza perdere la pensione di reversibilità. Mi sembra di capire che sia quello annuo massimo permesso dalla pensione di invalidità (2014: Euro 16.449,85/anno). E' corretto o puo' essere anche maggiore? Se si, fino a che cifra?

Se un giorno, per qualsiasi motivo, non ricevessi più la pensione di invalidità perderei automaticamente la reversibilità della pensione di mia madre, o no?
La ringrazio molto per il suo parere perchè le norme non mi sono chiare.
Cordiali saluti. T.

La risposta dell'avv. Colicchia

Egregio Signore, specificamente sul tema del reddito relativo alla pensione di reversibilità, le dico che l’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95.
 I titolari di pensione di reversibilità non possono cumulare integralmente l’assegno pensionistico con  redditi da lavoro.
 L’ art 1 comma  41 legge 335/95 prevede nessuna decurtazione dell’assegno pensionistico  se il coniuge superstite ha un reddito Irpef fino a tre volte l’importo del trattamento minimo Inps (per il 2014 tale limite è 19.553,82).
Una decurtazione della pensione nella misura  rispettivamente del 25,  del  40 o del  50% dell’assegno pensionistico (già ridotto al 60% rispetto alla pensione del coniuge) se si percepiscono redditi di qualsiasi natura che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps  calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ogni anno .


I redditi da prendere in considerazione sono quelli da dichiarare al Fisco con il Modello unico o con il modello 730 e non costituiscono reddito:
•i trattamenti di fine rapporto (la liquidazione) e le loro eventuali anticipazioni;
•la casa di proprietà del superstite (se via avita);
•le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
•la stessa rendita di reversibilità che potrebbe essere soggetta a riduzione e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato sia titolare.
Conseguentemente, il superstite deve avere la cura di presentare all’Inps – sia all’atto della domanda di pensione che negli anni successivi – la dichiarazione attestante i redditi percepiti ai fini dell’esatta misura della riduzione da operare sulla pensione.
Saluti


Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

 

 

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