Menu

Tipografia

Buongiorno Avvocato,
una mia prozia (cugina di primo grado di mio padre, vedova senza figli né altri parenti) mi ha chiesto di assisterla. La nostra parentela supera quindi il III grado.
Al CAF mi è stato detto che una norma recente consente all'ammalato beneficiario della L. 104 di scegliere da chi farsi assistere, indipendentemente dal grado di parentela, senza peraltro specificarmi la norma relativa nel dettaglio. Vorrei sapere quindi se questa informazione è autentica ed eventualmente qual è la norma che ne parla, visto che al CAF non me l'hanno data.
In attesa di risposta, ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente, L. S.

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno;
da quello che mi risulta la normativa ad oggi in vigore stabilisce che per assistere un soggetto invalido e godere dei benefici all'uopo concessi dalla legge occorre essere parenti entro il secondo grado con estensione al terzo in determinati casi.
L'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto collegato lavoro ha, infatti, modificato la disciplina dei permessi per l'assistenza di persone gravemente disabili prevista dall'art. 33 della legge n. 104/92, dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 e dall'art. 20 della legge 53/2000.
A decorrere dal 2010 hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado (in precedenza era stabilito entro il terzo grado).
La normativa prevede, tuttavia, la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni, in particolare qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
È sempre utile tenere a mente che sono parenti entro il secondo grado i genitori, figli, fratello e sorella, nonni e nipoti (diretti). L'affinità, poi, è il vincolo che si crea tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (es. suoceri, nuora e genero, cognati).
Sono parenti entro il terzo grado i nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni), bisnipoti e bisnonni. Gli affini sono gli zii/e del coniuge.
Da parte sua non può, dunque, rivendicare nessun diritto vista il grado di parentela "lontano".
La norma che lei evidenzia e che le è stata indicata presso il CAF non mi risulta essere stata emanata. Comunque per maggiore sicurezza si faccia indicare con esattezza gli estremi della normativa indicatale così da chiarire ogni dubbio al riguardo.
Per completezza informativa posso comunque aggiungere che ci sono altre leggi che intervengono a favore del disabile in mancanza di assistenza da parte dei parenti entro il 3° grado.
Infatti il disabile, (in caso di mancanza di assistenza dai parenti più prossimi), può per legge, (se in mancanza di risorse economiche che possono permettere assistenze sanitarie a pagamento), richiedere l'intervento dei servizi sociali in base alla legge 162 che prevede oltre l'assegnazione di servizi di assistenza, (cooperative sociali, ecc. ) fino a 24/24 ore, anche il rimborso delle spese di assistenza sostenute.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale

Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy