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Salve avvocato,
volevo sapere come agire sulla mia situazione. Sono rimasto invalido sul lavoro con grado di invalidità al 50%; sono iscritto nelle liste dei invalidi. Dopo che la mia azienda è fallita stanno affittando il ramo di azienda ad un’altra società: lì entra la mia battaglia con i sindacati dove prima vogliono fare entrare un invalido civile che loro dicono che ha più figli di me e gli spetta per diritto dicono i signori dei sindacati, ora alcuni mi dicono che prima tocca entrare a me perché  sono invalido sul lavoro ed ho la percentuale più alta come invalidità. Mi potete aiutare

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore;

la principale normativa di riferimento per ciò di cui chiede è la legge del 12 marzo 1999 n. 68 per cui il lavoratore disabile gode una “tutela” particolare nel nostro ordinamento. Tuttavia, nonostante questa tutela, ed in virtù del principio di parità di trattamento e tutela antidiscriminatoria nei confronti delle situazioni di handicap, ai soggetti che siano stati avviati obbligatoriamente al lavoro (come da normativa in materia) si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Non fanno eccezione le disposizioni in materia di licenziamento.

Detto ciò, va ora precisato che sussistono con riferimento alla materia del licenziamento, alcune particolarità. In primo luogo il lavoratore disabile può essere licenziato nel caso in cui, accertata l’incompatibilità della sua mansione, non ne esistono altre assegnabili, tenendo conto di tutte le posizioni lavorative esistenti.

Secondariamente per mobilità, se cioè la percentuale di disabili da occupare spettante al datore di lavoro, tenuto conto della riduzione dei dipendenti, scende al di sotto della percentuale prevista dalla legge o nel caso in cuinon vengono rispettati i criteri di scelta dei dipendenti da mettere in mobilità (anzianità, carico familiare, esigenze aziendali) o le procedure specifiche previste dalla legge. L'articolo 10 della L. n.68 del 1999 prevede, poi, che il recesso, di cui all'articolo 4 comma 9 della L. 23 luglio 1991 n. 223, il licenziamento per riduzione del personale e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, promossi nei confronti del lavoratore disabile assunto obbligatoriamente, sono annullabili, nel caso in cui nel momento della cessazione del rapporto di lavoro il numero dei rimanenti lavoratori assunti obbligatoriamente sia inferiore alla quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della L. n.68 del 1999.

In ultimo, il licenziamento può avvenire per gli stessi motivi per cui può essere licenziato il lavoratore non invalido (ad esempio,  motivi disciplinari, eccessiva malattia ecc).

Stante questa disciplina, nel suo caso specifico, sempre avuto riguardo alla disciplina generale del licenziamento di tutti i lavoratori (disabili e non), occorre verificare con esattezza(con specifica documentazione) la riconducibilità o meno della sua posizione nell’alveo di quelle meritevoli di annullamento o meno.

Spero di esserle stato di aiuto

Cordiali saluti

Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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