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Egregio avvocato,
il quesito che Le porgo riguarda la legge 104.
Sono un'insegnante di un istituto superiore di secondo grado e da anni ho la procura per colei che è sempre stata la mia seconda mamma  (non ha legami di parentela,  ma tra noi esiste da sempre un forte legame affettivo e di  aiuto reciproco, da quando mia madre morì quando io avevo quattro anni). Ora questa "mamma" ha 91 anni, non ha nessun parente che si occupa di lei, tranne la sottoscritta. Soffre di demenza senile e di molte altre patologie per cui la devo assistere assiduamente e continuamente. Ci sono delle procedure che mi potrebbero permettere di fare domanda per usufruire dei permessi previsti dalla legge 104?
Ho anche una bimba di 10 anni e ultimamente col lavoro a scuola mi risulta molto difficile conciliare gli impegni sempre più gravosi, tanto che da qualche tempo soffro di una forte depressione.
Attendo fiduciosa una sua gentile risposta. Grazie.
Cordiali saluti.
A.
 
La risposta del'avv. Colicchia


 
Gentile A.,
la normativa in vigore stabilisce che al fine di prestare assistenza ad un soggetto invalido e godere dei benefici all'uopo concessi dalla legge è necessario essere parenti entro il secondo grado con estensione al terzo in determinati casi.
Con la legge n. 183 del 2010 è stata modificata la disciplina dei permessi per l'assistenza di persone gravemente disabili prevista dall'art. 33 della legge n. 104/92, dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001 e dall'art. 20 della legge 53/2000.
A decorrere dal 2010 hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado (in precedenza era stabilito entro il terzo grado).
È prevista, tuttavia, la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni, in particolare qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Da parte sua non può, dunque, rivendicare nessun diritto visto il difettare del grado di parentela.
È sempre utile ricordare che ci sono, tuttavia, altre leggi che intervengono a favore del disabile in mancanza di assistenza da parte dei parenti entro il 3° grado.
 Il disabile, (in caso di mancanza di assistenza dai parenti più prossimi), può per legge, (se in mancanza di risorse economiche che possono permettere assistenze sanitarie a pagamento), richiedere l'intervento dei servizi sociali in base alla legge 162 che prevede oltre l'assegnazione di servizi di assistenza, (cooperative sociali, ecc. ) fino a 24/24 ore, anche il rimborso delle spese di assistenza sostenute.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

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