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modello 730Nel Modello 730 precompilato è il contribuente a dover inserire le spese mediche sostenute. Nel caso di contribuente con disabilità, alcune di queste sono detraibili, altre deducibili

 

Modello 730 precompilato e dichiarazione: in questi giorni siamo tutti alle prese con questo obbligo fiscale.  Quali sono le detrazioni per le persone disabili? Come vanno considerate le spese mediche, ma anche quelle per l'abbattimento delle bariere archiettoniche, o le donazioni a enti no profit, per quanto riguarda detraibilità e deducibilità? Cerchiamo di vedere questi aspetti partendo dalla domanda di un lettore, e dalla risposta del nostro esperto avvocato, che affronta la questione a tutto tondo.

Domanda - Sono pensionato, con invalidità dell'80 %, anni 64. Vorrei presentare il Mod. 730 senza l'ausilio del CAF chiedo: 1) Una volta redatto il Mod. 730 on line, da me modificato, è automaticamente trasmesso da sistema all'Agenzia delle entrate o devo stamparlo e presentarlo? 2) Devo allegare qualche documento? 3) Se lo presento direttamente, come cartaceo, scritto a mano, a chi devo presentarlo o spedirlo? 4) Le somme verranno restituite entro luglio o agosto? 5) al CAF si deve presentare entro il 15 di aprile? Qual è il costo se si presenta già compilato o da compilare? Ci sono esenzioni per pensionati invalidi all'80 %? 6) Avete un telefono per chiedere informazioni durante la redazione del Mod. 730, oppure chat?

Resto in attesa di riscontro

Cordialità G.

 

La risposta dell'avv. Colicchia


Egregio Signore,
consigliandole in premessa di farsi assistere e aiutare materialmente da un professionista nel settore Le evidenzio qualche delucidazione sul caso prospettato, relativamente alle detrazioni e alle deduzioni del modello 730 precompilato, e per ciò che concerne la presentazione di un 730 di una persona disabile.

DEDUZIONI E DETRAZIONI - Nel Quadro E del modello 730 vanno indicate tutte le spese che il contribuente ha sostenuto nell’anno 2014 che danno diritto alla detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.
Le spese sostenute nel campo sanitario per motivi di salute, le spese sostenute per l’istruzione dei figli, gli interessi per il mutuo della casa sono detrazione e possono essere usate per diminuire le tasse da pagare

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, le donazioni libere in favore degli enti no profit sono invece deduzioni e vanno a diminuire il reddito su cui si calcola l’imposta dovuta. (Nel Quadro E del modello 730 vanno inserite sia le deduzioni che le detrazioni).
Nella sez.I vanno indicate tutte le spese per cui spetta una detrazione del 19% o del 26% come le spese sanitarie, le spese sanitarie per familiari a carico, le spese sanitarie per persone con disabilità, le spese per i veicoli per persone con disabilità, le spese per l’acquisto di cani guida, spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione dei redditi, gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, spese di istruzione, spese funebri e altro.
La sperimentazione della precompilata, che per il 2015 non conterrà tutte le informazioni sul contribuente (soprattutto quelle relative ai bonus fiscali), ha il vantaggio di sterilizzare i controlli dell’Agenzia sui dati trasmessi dai cosiddetti «soggetti terzi», ossia essenzialmente banche e assicurazioni.

SPESE MEDICHE -  Sappiamo che la nuova dichiarazione precaricata dall’Agenzia delle Entrate, in questo primo anno di sperimentazione, è sguarnita di tutto il comparto delle spese mediche. Dev’essere quindi cura del contribuente, o comunque di chi lo assiste, dare la giusta collocazione a ciascun dato non presente.
Le spese per i disabili, ad esempio, proprio per questa loro caratteristica di avere un doppio posizionamento a seconda della tipologia di importo, sono spesso oggetto di indecisione e incertezza. Per chiarezza va subito fatta una distinzione fondamentale: quando si parla di disabili certi importi sono detraibili dall’imposta, mentre altri sono deducibili dal reddito complessivo, sul quale poi, una volta dedotti gli oneri, si calcolerà l’imposta. Nel caso, quindi, siano state sostenute spese detraibili, la loro collocazione nel modello sarà il rigo E3; viceversa, in caso di spese deducibili, bisognerà scendere un po’ più in basso fino al rigo E25.

L’aspetto però che più interessa è quali importi collocare su un rigo e quali sull’altro.  Il regolamento prevede che al rigo E3 vengano indicate le spese sostenute per i “mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento del paziente certificato disabile ai sensi dell’art. 3/4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104”, nonché le spese per i “sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione” del paziente stesso per le quali sarà necessario acquisire una specifica certificazione del medico che ne attesti la valenza.

CHI E' CONSIDERATO PORTATORE DI HANDICAP - Ai fini della detraibilità delle spese sono quindi considerati portatori di handicap:
a) i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992;
b) i soggetti che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.;
c) i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono in possesso della documentazione rilasciata loro dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti invece riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

AUSILI PER DEAMBULAZIONE E SOLLEVAMENTO - Tra i mezzi necessari alla deambulazione, l’accompagnamento, la locomozione e il sollevamento dei portatori di handicap rientrano anche il trasporto in ambulanza del portatore di handicap, l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella, la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto portatore di handicap.

Da precisare che “le spese per la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni e per la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella, non possono essere incluse contemporaneamente tra le spese mediche e le spese per ristrutturazione edilizia indicate nella III sezione del quadro E del modello 730”. Dall’altro lato abbiamo invece le spese di riabilitazione, deducibili rigo E25, nel quale più in generale vanno indicati gli “importi delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento”. Le stesse istruzioni del 730 spiegano che quando si parla di “persone con disabilità” la definizione è la stessa di quella fornita per la detraibilità degli importi al rigo E3. 

In ultimo è bene rammentare che il beneficio della deduzione, a differenza delle spese detraibili, può essere anche applicato per gli importi sostenuti per familiari non a carico, purché ovviamente ne sia certificata la disabilità ai sensi di legge (parliamo di: coniuge, generi e nuore, figli - compresi gli adottati - suoceri e suocere, discendenti dei figli, fratelli e sorelle, genitori - compresi gli adottivi -, nonni e nonne).
Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
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