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Sono il fratello di due persone disabili e nostro padre (proprietario di due appartamenti che lui stesso , quasi 65enne, in parte ha ricevuto in donazione) sembra che abbia intenzione di vendere o donare a terzi, senza lasciare tutele importanti ai figli facendone beneficiare, sicuramente almeno in parte, una signora della quale si è affezionato da qualche tempo. Può farlo? Nostra madre è nulla tenente, separata legalmente e consensualmente da nostro padre da tanti anni e con gravi problemi di salute. Grazie tante per la sua disponibilità.


La risposta dell'avv. Colicchia


Egregio Signore,
non può farlo. Premesso che bisogna stimare e analizzare in maniera attenta e con un professionista, ingegnere, i beni oggetto di una futura eredità. Le rispondo anche dicendo che in caso di separazione tra i coniugi sia consensuale che giudiziale le parti conservano i diritti successori spettanti ai coniugi. Queste persone sono dette “successibili”: sono il coniuge, i discendenti (ossia i figli), gli ascendenti (ossia i genitori), i collaterali (ossia fratelli e sorelle), gli altri parenti del defunto e infine lo Stato. Nella successione legittima, la quota a favore del coniuge del defunto dipende dalla presenza o meno di altri soggetti successibili. l codice civile all’art. 769 definisce la donazione come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. La donazione è quindi un contratto e pertanto, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti. Il primo di questi rimedi, la revocazione o revoca, può essere esperito direttamente dal donante o dai suoi aventi causa. In particolare, può essere revocata per ingratitudine del donatario, ossia qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio oppure per sopravvenienza di figli, qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione. La seconda tipologia di rimedi è collegata al rapporto tra la donazione e la futura successione del donante. La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari - i legittimari - riservando loro una quota di eredità definita legittima, anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione, collegando a questo diritto dei rimedi giudiziari. La terza tipologia di rimedio è invece collegata alla difesa delle pretese creditorie, essendo diretta al ripristino della consistenza della garanzia patrimoniale del donante, rappresentata dal suo patrimonio personale. Tale rimedio è rappresentato dall’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c..Bene, a parere dello scrivente legale, potreste agire per la tutela del patrimonio del padre, giudizialmente con azione civile tesa a conservare detto cespite. Per ulteriori delucidazioni in merito può contattarmi in privato.
La vendita invece a differenza della donazione, presuppone un corrispettivo. In tal caso, bisognerebbe analizzare bene il ricavato e agire per la sua conservazione.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

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