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Sono stato assunto dalla ASL di appartenenza (legge 68/99 invalido 75%+ art 3 comma 1 legge 104/92) qualifica Coadiutore amministrativo, mansione implementazione dati, ho cambiato ufficio per incompatibilità con il capoufficio, mi hanno concesso il nullaosta, sono andato in Farmacia, dove all'inizio ho fatto un lavoro analogo a quello che facevo prima (ossia movimentazione documenti di trasporto), dopo un po' mi hanno tolto questa mansione per affidarla ad un altro , e in sostituzione mi hanno fatto fare gli ordini di medicinali per la Farmacia e in più gli scarichi di medicinali, aumentando notevolmente il lavoro la mia domanda è la seguente volevo sapere se posso oppormi a questa nuova direttiva che mi è stata data in considerazione che sono una unità operativa appartenete a categoria protetta sicuro di un vostro interessamento porgo distinti saluti

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore, il decreto legislativo n. 81/2008 definisce l'elenco tassativo dei giudizi che il medico competente è OBBLIGATO ad esprimere per iscritto ogni volta che visita i lavoratori, anche se richiesta dal lavoratore: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Il comma 6-bis dell'articolo 41 prevede che "nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro".

L'idoneità è sempre riferita alla mansione specifica. L'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal 20 agosto 2009 dal D.Lgs. n. 106/2009, pone a carico del datore di lavoro obblighi specifici e inderogabili: "il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza". La legge n. 68/1999 tutela innanzitutto la salute del lavoratore disabile e il suo posto di lavoro che prevale sulla posizione professionale acquisita. Dunque il D.Lgs. n. 81/2008 art. 42 prevede il datore di lavoro, qualora il medico competente giudichi un lavoratore inidoneo alla mansione specifica, debba adibirlo, "ove possibile", ad altra mansione equivalente, superiore o inferiore che sia, compatibile con il suo stato di salute, con diritto alla conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti.

Saluti, per qualsiasi chiarimento può contattarmi in privato.

Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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