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L'azienda per cui lavoro ad aprile è passata dai contratti di solidarietà alla cassa integrazione e io e la mia collega lavoriamo quindi al 50% e a settembre una di noi verrà messa in mobilità. Io sono sposata e con un figlio di tre anni, lei invece convive e non ha figli. Lei ha un fratello con la SLA che da 5 anni si trova in un ospizio che presta anche servizio assistenza socio sanitaria, fino ad ora del fratello non si è occupata poiché i suoi genitori pur essendo anziani pensavano a tutto. Oggi ha presentato domanda per i permessi relativi alla legge 104 e mi è stato detto che in caso di mobilità lei non può essere messa in mobilità proprio perché usufruisce di questa legge e quindi toccherebbe a me. Ma se ciò accadesse possa dire qualcosa a mio favore visto che da decenni il fratello è ammalato e lei non se ne è mai occupata e questa tutela salta fuori proprio ora che in azienda si parla di mobilità?

Grazie per la risposta e cordiali saluti.

 

La rirsposta dell'avv. Colicchia

 

Gentile Signora, a norma dell'art. 33 della l.104/1992 i permessi di lavoro possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è assente dal lavoro, perché in cassa integrazione, non matura il diritto a fruire del permesso previsto dalla Legge 104, in quanto l'assenza dal lavoro non impedisce al lavoratore di prestare assistenza al disabile. A titolo esemplificativo se il lavoratore è in CIG a zero ore, quindi non impegnato in attività lavorativa nel mese non ha diritto al permesso che gli permette di assentarsi dal posto di lavoro per assistere il parente disabile poiché già costretto ad un periodo di non-lavoro. È nel caso di lavoratore in CIG con orario ridotto che il diritto ai permessi della legge 104 rimane attivo ma è necessario riproporzionare il numero dei giorni di permesso spettanti al lavoratore con lo stesso criterio usato per il part-time verticale. Alla scadenza del periodo di cassa integrazione, in ogni caso, la scelta più opportuna sembra essere quella di chiedere la mobilità.

In secondo luogo, anche le persone che sono state messe in cassa integrazione, e quindi ricevono uno stipendio inferiore a quello che avrebbero preso in condizioni lavorative normali, possono contare sulla cassa integrazione tredicesima che sarà, ovviamente, di importo inferiore alla normale tredicesima, perché viene calcolata in base alla somma delle mensilità ricevute in un anno.

Saluti

Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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