Menu

Tipografia

Ho mia nonna cheha 81 anni da due anni ha l'alzheimer gli è stato diagniosticato nel reparto geriatrico  di Regina Margherita abbiamo portato tutti gli incartamenti al inps per percepire l'accompagno ma gli è stato negato come possiamo fare per ottenerlo senza mettere un avvocato nn avendo la possibilita aspetto una vostra risposta cortesemente
F.

Mia mamma nata nel 1920 residente a salerno è stata riconosciuta dalla commissione ASL invalida al 100% ma senza accompagnamento.
con varie patologie non in grado di svolgere attività domestiche, per cui ci deve sempre essere presente, dimentica tutto  dice cose assurde, non riesce a camminare e per scendere le scale deve essere trasportata a mano. Tra pochi giorni scade il ricorso come comportarsi.
A.

La risposta dell'avvocato De Vito
 
Cara F. e cara A,
le vostre situazioni sono diverse seppure assimililabili per l'iter da affrontare. Mi sembra, dai vostri quesiti, che si sia sfavorevolmente concluso l'iter sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista dalla l. 104 del 1992 in favore, rispettivamente della nonna di F e della madre di A..
Orbene, se non è decorso ancora il termine semestrale di decadenza dalla notifica del verbale di rigetto della domanda sanitaria, potete proporre l'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. introdotto dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Difatti dal 1° gennaio 2012, chi intende agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità , nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità , deve obbligatoriamente e preventivamente proporre innanzi al Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede, ai sensi del nuovo art. 445 bis c.p.c ., istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti. Difatti il detto A.T.P. costituisce condizione di procedibilità , con la conseguenza che, il ricorso proposto senza il previo esperimento dello stesso, deve dichiararsi improcedibile. In breve. Depositato il ricorso, che interrompe anche i termini di prescrizione, il giudice fissa un’udienza e nomina anche un medico (il CTU). Espletata la visita medica, il CTU redige la consulenza che deposita al Giudice.  Il giudice, a sua volta, con decreto comunicato alle parti, invita le stesse a dichiarare, per iscritto con atto depositato in cancelleria, se intendono contestare o meno le conclusioni della CTU. In difetto di contestazioni il giudice, con decreto, omologa l’accertamento del requisito sanitario. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.

Perciò non perdete tempo. Rivolgervi ad un avvocato o ad un Patronato (che affiderà poi la pratica ad un avvocato)!
Per quanto riguarda le difficoltà economiche di F: se non ti rivolgi ad un legale non saprai neanche se tua nonna ha diritto al gratuito patrocinio.
 
Avv. Paola de Vito


STUDIO LEGALE DE VITO
p.zza Aldo Moro, 9 - 83100 Avellino
Tel./ Fax: +39 0825 460668
paola_devito@yahoo.it

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy