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Buongiorno avvocato. La mia invalidità è del 67% con iscrizione all'ufficio collocamento disabili. Ho 54 anni e da 5 lavoro per una ditta di pulizie. Passato il periodo di prova mi hanno assunto a tempo indeterminato, 15h settimanali, con un contratto che va da settembre a giugno, riprendendo a settembre. Per i mesi di luglio e agosto è "a chiamata" e senza copertura INPS mentre l'INAIL è attiva. Da qualche mese mi sono resa conto che non mi hanno assunta con la legge 68 e ho chiesto e richiesto di rivedere la mia posizione. La mia domanda è questa: possono assumere un disabile lasciandolo senza copertura INPS per due mesi?? Oltretutto tutti lo sanno, compresi i miei capo squadra, ma tutti fanno orecchie da mercante quando faccio domande. Venerdì vorrei andare in azienda per risolvere questo problema ma vorrei essere pronta a rispondere e quindi vorrei saperne di più. Quali obblighi hanno avvocato?? Possono lasciarmi a 3 ore al giorno?? La ringrazio fin da ora per la Sua disponibilità, cordiali saluti

D. L.C.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregia Signora premesso che a parere dello scrivente tali forme contrattuali di lavoro dovrebbero scomparire; il contratto a chiamata è un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. Sono spesso assunti con questa tipologia contrattuale i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, i guardiani, receptionist.  È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato. Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. La Circolare MLPS n.35/2013 aveva già fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate. A livello retributivo è poi prevista un’indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. L’importo dell’indennità è determinato dai contratti collettivi ma non è inferiore all'importo minimo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione amministrativa prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal del medesimo lavoratore, o prima dell’inizio di più prestazioni di durata non superiore a trenta giorni svolte all’interno di una preventiva pianificazione.

 

Avv. Roberto Colicchia

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
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