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Sono una gpg di 60 anni e primo dell'anno  ho avuto un infarto del miocardio. Coronografia con relativa angioplastica con l' apposizione di 2 stent. Mi è stata riconosciuta un invalidità del 75% con la legge 104 art 33 comma 1, essendo io affetto da diabete di tipo 2 scompensato e trattato con metformina. Il riconoscimento è oltre dovuta alla ipertensione, dislipidemia e arteriosclerosi tiroidea . Vorrei sapere cortesemente da Lei essendo io sottoposto a turni di lavoro variabili sia di sede che di orario, se la mia condizione certificata mi dia diritto alla scelta della postazione di lavoro quanto di orario. Qualora si richiedesse il comma 3 handicap grave mi sorge spontanea la domanda come può un handicappato grave espletare mansioni di lavoro così debilitanti?  Vengono riconosciuti altresì i 3 gg mensili? La ringrazio anticipatamente per una sua cortese risposta. G. G.

La risposta dell'avv. Colicchia

Salve G.G.;
L'art. 33 - comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona portatrice di handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Per usufruire delle agevolazioni di cui all'art 33 della legge 104/92 è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 - comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso la Azienda U.S.L. di residenza dell'interessato.
Si sottolinea, inoltre, che:
-  il diritto di scegliere, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza (Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992) - per esempio non è possibile invocare la legge 104 per essere trasferiti da una azienda U.S.L. ad un'altra o da un Comune ad un altro, in questi casi può essere utilizzato l'istituto della mobilità nella pubblica amministrazione;
-il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta (Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996, Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n.13;),
-molte pubbliche amministrazioni hanno ulteriormente precisato i criteri per fruire di tale agevolazione. Pertanto, è sempre opportuno verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro e dai regolamenti di categoria.
La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 28 del 1993 precisa che la locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta della sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale; il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
Per ciò che concerne la postazione di lavoro, Giurisprudenza costante evidenzia che non serve la disabilità grave al comma 3, ma deve dimostrarsi (giudizialmente), che l?esercizio lavorativo svolto pregiudica lo status fisico-mentale esistente del disabile.
La normativa non prevede specifiche agevolazioni per l'orario di lavoro della persona disabile ed in particolare non prevede forme di esonero da turni, lavoro notturno, orario spezzato, ecc.., se non nei casi previsti per la generalità dei lavoratori.
Ciò avviene, per esempio, in caso di giudizio di inidoneità al lavoro notturno o allo svolgimento di turni emesso da organismi preposti al controllo delle condizioni di salute dei lavoratori (Azienda Sanitaria, Commissioni Mediche di Verifica) o dal Medico Competente nello svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza sanitaria in base alla normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008).
Nella valutazione delle capacità lavorative della persona disabile effettuata in sede di accertamento delle condizioni di disabilità (art. 1 - comma 4 legge 68/99) e svolta secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000 allo scopo, appunto, di accedere ai percorsi di inserimento mirato, viene anche considerata la capacità o meno della persona disabile di sopportare particolari modalità di organizzazione del lavoro come i turni, o il lavoro notturno. L'art. 33 della legge 104/92 prevede che il lavoratore disabile, con rapporto di lavoro pubblico o privato, in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104 possa usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili o di permessi orari giornalieri nella seguente misura: due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore, ed un'ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
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