Menu

Tipografia

L’AUTOMOBILE PER DISABILI E’  PIGNORABILE?
Gentile Avvocato, mi chiedevo se un'automobile adattata per una persona disabile possa ritenersi bene impignorabile.
Grazie
A.
 
La risosta dell'avv. Colicchia
 
Buongiorno A.;
la sua domanda rende necessario un richiamo a quella che è in materia la disciplina codicistica.
In particolare ai sensi dell'art. 514, n. 4 del Codice Procedura Civile, "Cose mobili assolutamente impignorabili", non si possono pignorare "gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore".
La norma in discorso individua:  "le cose indispensabili alla vita del debitore: l' indispensabilità deve essere assoluta, non in relazione alla condizione sociale del debitore, che non ha rilevanza (ad esempio, un armadio, che di per sé e per la sua funzione è necessario alla vita del debitore e della sua famiglia, è pignorabile se, nel caso specifico, ha magari particolari caratteristiche o pregi di antiquariato che ne rendano elevato e rilevante il valore economico, per cui cessa la sua funzione di utilità in ragione del suo prevalente valore economico".
Detto ciò si può ricavare che tali considerazioni potrebbero estendersi anche al veicolo, magari indispensabile come mezzo di locomozione, in considerazione delle caratteristiche della persona con disabilità, ma comunque nei limiti in cui il suo valore intrinseco non sia eccessivo rispetto ad altra autovettura utilitaria.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy