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Buongiorno, necessiterei di alcune delucidazioni riguardo al comma 6 dell'art.10 della Legge 104/92. Brevemente: mio fratello ha un disturbo dello spettro autistico DGS-NAS, io sto terminando il mio percorso di studi nelle scienze dell'educazione e l'ambito delle disabilità è quello in cui vorrei esercitare la mia attività lavorativa. Il mio nucleo famigliare ha costituito un'Associazione di Promozione Sociale le cui finalità sono la promozione dell'integrazione e dell'autonomia della persona diversamente abile e la diffusione della cultura della disabilità. I miei genitori possiedono un terreno non edificabile in quanto ricade in zona destinata a "Verde e attrezzature pubbliche" dal piano regolatore del nostro comune (Vr). Da profano in materie giuridiche mi chiedevo se la disposizione che ho citato possa consentire nella nostra fattispecie la possibilità di realizzare un edificio (che vorremmo utilizzare come abitazione per mio fratello e/o come luogo nel quale svolgere le attività statutarie della APS da noi fondata) sul suddetto terreno e in caso di risposta affermativa quale sia l'iter da seguire.
Ringraziandola anticipatamente
Cordiali saluti

La risposta dell'avv. Colicchia

Egregio Signore/a
innanzitutto voglio premettere che in linea generale, di norma, nei piani regolatori generali dei Comuni le zone a verde pubblico attrezzato sono destinate alla conservazione e creazione di parchi pubblici ove è ammessa solo la costruzione di attrezzature ricreative, sportive e culturali di uso pubblico e a completamento del parco, esclusa ogni attività edificatoria da parte del proprietario.
Al riguardo la giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente negato la natura edificabile delle aree comprese in zona destinata dal piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune a verde pubblico attrezzato in quanto tale destinazione preclude ai privati ogni forma di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione e le trasformazioni, se previste, sono concepite al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (tra tutte Cass. 24 ottobre 2008, n. 25672; Cass. 20 novembre 2006, n. 24585).
Detto ciò, anche con riferimento alla normativa relativa a progetti per disabili, le evidenzio che l'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
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