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Salve sono disabile, abito al primo piano di una palazzina di 2 piani + Terrazzo abitato, con due piani rialzati collocati proprio sotto un balcone di mia proprietà.
La palazzina non ha ascensore. ne è possibile metterne, per mancanza assoluta di spazio. L'unica possibilità rimane un sollevatore esterno collocabile un una pertinenza del Piano Rialzato.
Nel caso in cui il proprietario del P.R. si dovesse opporre alla eventuale vendita della zona su cui andrebbe collocato il sollevatore, si può chiedere un esproprio,
( a pagamento, chiaramente) ?
P.s. Il tutto, con i dovuti accorgimenti, non danneggerebbe l'estetica della palazzina.
Fiducioso, cordialmente saluto.

La risposta dell'avv. Colicchia

Egregio Signore;
l'ascensore può ormai ritenersi a pieno titolo un elemento necessario per l'abitabilità di un appartamento e dunque la sua installazione può avvenire anche in deroga alla normativa sulle distanze minime.
L'installazione ex-novo di ascensore è, infatti, un'innovazione ed al con tempo un abbattimento di barriera architettonica. È opportuno sottolineare che la normativa vigente detta un'attenta regolamentazione circa la disciplina delle barriere architettoniche relative al condominio.
La legge numero 13 del 1989, in particolare, stabilisce che la sola presenza di un disabile è già una condizione sufficiente per far approvare in assemblea le delibere con maggioranze speciali o per far eseguire i lavori anche senza il consenso del condominio.
In particolare le maggioranze richieste sono più "leggere" rispetto a quelle previste dall'art. 1120 c.c. (Nel dettaglio in prima convocazione magg. intervenuti( almeno 1/3 dei partecipanti al condominio) con 500 millesimi; in seconda convocazione 1/3 dei partecipanti al condominio e 334 millesimi).
Si tratta, come già detto, di un'innovazione, e dunque devono essere rispettati alcuni requisiti ossia l'ascensore: non deve pregiudicare la stabilità dell'edificio; non deve alterare il decoro architettonico; rendere inservibile o recare pregiudizio anche ad un solo condomino una parte comune o cambiare destinazione d'uso ad una parte comune; rispetto delle distanze,anche se talune sentenze hanno previsto una deroga ( si veda Cass. Civ. n. 2156/2012 e  n. 14096/2012).
Qualunque azione, e questo è molto importante da sottolineare, deve essere accompagnata e suffragata da  una relazione tecnica dettagliata, firmata da un professionista del settore.
Ciò detto nel caso che ci riguarda credo che la cosa più opportuna sia cercare una soluzione insieme al proprietario della pertinenza da lei menzionata. Sarà ovviamente necessario che lei esponga tutte quelle che sono le sue difficoltà e necessità il tutto accompagnato da una specifica relazione tecnica. Appare, infatti,  di difficile proponimento una eventuale azione di esproprio.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

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