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Nel 2012 sono stato ricoverato oltre un mese in ospedale a seguito di una seria patologia (miocardite) che ha comportato poi la sostituzione della valvola aorta. Ho regolarmente dichiarato tale circostanza all'INPS che ora, a distanza di due anni, mi ha sottratto l'indennità di accompagnamento, per un periodo corrispondente al ricovero, affermando che non mi spetta perchè ho avuto l'assistenza di una struttura pubblica (l'Ospedale). Siccome non sono in grado di muovermi autonomamente (paraparesi spastica) durante il ricovero ho dovuto avere la costante assistenza dei miei famigliari, notte e giorno; questo è stato certificato dall'ospedale di ricovero e documentato all'INPS che ha dato ulteriore risposta negativa (senza indicare alcuna norma di riferimento) ritenendo ininfluente tale circostanza. MI hanno assegnato un breve termine per, eventualmente, presentare ulteriore ricorso in modalità telematica tramite un avvocato. Cosa mi consigliate di fare? Parliamo di circa 600 euro e non ne faccio una questione di soldi (anche se per me, che vivo solo di pensione, sono assolutamente importanti!) ma di principio! Mentre loro si accaniscono in maniera così zelante su situazioni del genere (ripeto, non sono un falso invalido ma ho trentanni e da circa 20 sono in carrozzina), qualcun altro (il loro ex Presidente Mastrapasqua) viene indagato per una truffa milionaria, guarda caso, al sistema sanitario!

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno,
come ben saprà la prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento è riconosciuta ed erogata quando il soggetto interessato versi in condizione di inabilità e sia nell'impossibilità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
L'art. 1, Legge 18/1980 esclude la concessione della stessa agli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto che provvedono al suo sostentamento (ricovero gratuito va inteso quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento).
Ecco perchè, in caso di ricovero, è sempre necessario specificare se sia  a titolo gratuito o meno, dal momento che questo comporterà la successiva corresponsione o sospensione dell'indennità.
Il dettato normativo è stato confermato successivamente dall?INPS, messaggio n. 18291 del 2011,  dove viene ribadito che l' indennità di accompagnamento non viene riconosciuta agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto e in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi. L'erogazione dell'indennità di accompagnamento è sospesa in caso di ricovero in un istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico. In caso di ricovero è necessario inviare tempestiva comunicazione all'INPS.
L?INPS nei casi pocanzi indicati, può procedere a richiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in quanto rientrante entro lo schema dell' indebito oggettivo (art.2033 c.c.). Per quello che la riguarda più da vicino va precisato che nel caso in cui l'assistenza è garantita da altri (familiari etc.) il ricovero non si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità ma occorre che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall?Istituto che ospita l?invalido.
Di contro dunque l'indennità viene meno solo in caso di ricovero presso un istituto, vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita cui l'indennità è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone.
La questione tuttavia è molto dibattuta e non è pacifica. Al riguardo è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2270 del 2007, affermando che il ricovero presso un Ospedale pubblico non costituisce di per sé l'equivalente del ricovero in Istituto, al quale fa riferimento l'art.1 Legge n. 18/80, che esclude dall'indennità di accompagnamento gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio, è perciò concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Estendendo, così, il margine di applicabilità  del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ora sta a lei, appurata sia la normativa vigente che il dibattito giurisprudenziale valutare se sia opportuno sull'opportunità o meno di presentare nuovo ricorso.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti

Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
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