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Buongiorno,
mia moglie è stata operata per un tumore alla testa ed è stata ricoverata per un totale di 7 mesi. Ora è in una RSA e debbo pagare la differenza tra pensione e accompagnamento per circa 50€ al giorno.
Per quei sette mesi in ricovero gratuito devo per forza restituire i soldi dell'accompagno?Io ho speso molto per l’assistenza di diverse donne durante il ricovero.
La ringrazio  


La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno,
purtroppo il quesito da lei posto risulta un po’ frammentario e poco chiaro, cercherò comunque di fornirle alcune informazioni che ritengo possano esserle utili.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale riconosciuta ed erogata   in presenza di una condizione di inabilità e sempre che il soggetto versi nell'impossibilità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita senza continua assistenza
La predetta indennità non spetta, tuttavia, agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto e in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi (messaggio INPS n. 18291 del 26 settembre 2011).  
Consideri che è considerato  ricovero gratuito quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta a totale carico di ente pubblico.
Il ricovero gratuito per essere rilevante ai fini dell'incompatibilità con l'erogazione dell'indennità deve, inoltre, avere natura contingente ovvero deve essere legato alla cura delle patologie che hanno dato luogo all'indennità e deve assicurare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita. Se invece tale assistenza è garantita da altri (familiari etc.) il ricovero non si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità ma occorre che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall’Istituto che ospita l’invalido.
La restituzione, di cui parla, potrebbe rientrare nello schema dello  “indebito oggettivo” (art. 2033 c.c.), a norma del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (avere indietro) ciò che ha pagato.
Le potrebbe, in ultimo, essere di ausilio la giurisprudenza in particolare la
pronuncia n. 2270 del 2007, della Corte di Cassazione, che  intervenendo in tema di indennità di accompagnamento, ha affermato che il ricovero presso un Ospedale pubblico non costituisce di per sé l'equivalente del ricovero in Istituto, al quale fa riferimento l'art.1 Legge n. 18/80, che esclude dall'indennità di accompagnamento gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio, è perciò concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

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