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Sono invalida al 100%, ho 51 anni e soffro di una patologia grave (i atassia cerebellare degenerativa) , vivo dasola con il supporto dei servizi sociali e dell' ASL. Mia mamma è deceduta 4anni fa e ho un fratello con seri problemi fisici, psicologici e con lagiustizia.

La casa dove vivo è per il 75% di mia proprietà e il 25% di mio fratello.  mio fratello, può obbligarmi a dargli la sua quota di proprietà, (premesso che non hola disponibilità economica, perchè ho una pensione di invalidità eaccompagnamento che mi serve per vivere).
Per potergli dare la sua quota, lui vuole che io venda la casa dove sono semprevissuta. Cosa posso fare?

La risposta dell'avv. Colicchia


Egregia Signora;
la quota di sua proprietà si riferisce al cespite immobiliare nel suo intero, e non può essere intaccato senza il suo consenso, o quello di un amministratore di sostegno.

Alle questioni legate alla comunione e alla divisione ereditaria, il Codice Civile dedica alcuni articoli che definiscono irapporti tra i coeredi e dettano le regole per mettere fine alla comunione forzata.
Nel caso in cui ci sia accordo tra i coeredi lo strumento più semplice da adoperare sarebbe quello della divisione.

Di contro quando non si riesce a decidere su cosa fare delle quote, o nel caso in cui qualcuno vuol vendere, ma gli altri non vogliono acquistare, l'unica via è quella di chiedere lo scioglimento della comunione.In questo caso occorre andare in giudizio. Se non si trova un accordo, neanche eventualmente con l'intervento di un notaio, occorre chiedere un provvedimento giudiziario vero e proprio. Questo può essere fatto in qualunque momento:"I coeredi possono sempre domandarela divisione", dice, infatti, l'articolo 713 del Codice, e l'articolo successivo precisa che la richiesta può essere presentata anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Se, però, nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili essi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi, che ne chieda l’attribuzione, con addebito dell’eccedenza; se nessuno dei coeredi è disposto ad accordarsi in questo modo, si procede con la vendita all’incanto dell’immobile e la divisione del ricavato in parti uguali (art. 720c.c.).

In applicazione delle norme sulla successione, dunque, le soluzioni sono due:
1) l’erede che non vuole vendere chiede l’attribuzione per intero dell’immobile, corrispondendo agli altri una somma di denaro a titolo diconguaglio;
2) se nessuno degli eredi può o vuole giovarsi della facoltà diattribuzione dell’immobile per intero con i conseguenti conguagli, si procede con la vendita all’incanto dell’immobile e con il successivo rendiconto tra icondividenti.

Pertanto la divisione giudiziale è un vero e proprio processo civile avente a oggetto i beni in comunione e nel quale tutti gliaventi diritto hanno facoltà di far valere il diritto a una divisione equa dell’intero compendio in base al valore dei beni rapportato alle quote dispettanza sugli stessi.   

Spero di esserle stato di aiuto.

Cordiali saluti.

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

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