Menu

Tipografia

Egr. Avvocato,
chiedo scusa se insisto, a me risulta che l'articolo 72 comma 1-6 della legge 133/2008 (esonero dal servizio dip. pubblici a 5 anni dalla pensione) non è più applicabile a far data dal 6 dicembre 2011, giorno di entrata in vigore del decreto " salva Italia "  governo monti. Anche in caso di assistenza a disabili. Se potrà chiarire se ancora tale istituto è applicabile gliene sarò grato.
Cordiali saluti.

La risposta dell'avv. Colicchia


Salve;
La legge 133 del 2008 consentiva per gli anni 2009, 2010 e 2011 al personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di poter chiedere (NON OBBLIGO MA FACOLTA')di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta doveva essere improrogabilmente presentata entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare si raggiungesse il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. La disposizione non veniva applica al personale della Scuola. Vi erano disposizioni normative interne, circolari, che disponevano la gestione e il corretto svolgimento della procedura di liquidazione Il lavoratore dipendente, viene, per così dire, collocato "in congedo", ma non percepisce una pensione dall'ente di previdenza (l'INPDAP), bensì  per tutta la durata del congedo, continuerà a percepire uno stipendio, seppure decurtato, da parte dell'azienda di appartenenza..
La c.d. ''manovra salva Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214) recante ''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'': tale provvedimento, composto da 50 articoli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300,ha determinato precise novità sul tema dell?esonero dei pubblici dipendenti,prevedendo al comma 14 lettera e) dell?art.24 quanto segue:
a)  le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del  decreto legge n.201/2011 continuano ad applicarsi, tra gli altri,  ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l?istituto dell?esonero dal servizio di cui all?articolo 72, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.  133;
b)  ai  fini  della  precedente lettera a)  l?istituto dell?esonero si considera,  comunque,  in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
c)  dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto ( 6.12.2011) sono  disapplicati  i commi da 1 a 6 dell?articolo  72  del  citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione per i lavoratori di cui  alla   precedente   lettera  a).
d)  sono   altresi? disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti discipline analoghe a quelle dell?istituto dell?esonero dal  servizio .
In pratica, l?istituto dell?esonero dal  6.12.2011  non risulta  piu? utilizzabile, tranne che  dai  dipendenti  nei cui confronti le  amministrazioni di appartenenza l?abbiano  gia?    disposto alla data del 4.12 2011, restando precisato inoltre che detti dipendenti, in materia di pensionamento, continueranno  a fare riferimento alle disposizioni circa i  requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del  decreto legge n.201/2011.
Inoltre, per maggiore completezza, evidenzio come ad oggi normativamente non risulta nessuna norma di protezione, o speciale, riguardante l?esonero per assistenza a disabili.
In ultimo mi preme constatare anche dai molti quesiti che mi formulano i cittadini, che ad oggi, una riforma essenziale e fondamentale, che dovrebbe essere iniziata e ultimata, per garantire il diritto di una vita sociale naturale e dignitosa,  sarebbe quella di distruggere ed eliminare questo muro di cattiva burocrazia che esiste tra le amministrazioni e il popolo. Nulla dicendo circa il fondamento delle azioni di governo, delle politiche effettuate, nel bene o nel male, sottolineo come in questo paese esiste troppa distanza tra il cittadino che chiede e domanda, e l?amministrazione che deve rispondere. Ciò non potendo essere superato dalla politica, voglio ricordare che una testata giornalistica on line come il portale Disabili.com, riesce a garantire un minimo di informazione essenziale sui diritti del cittadino, e un?umana e sincera vicinanza verso chi aspetta una risposta dalle amministrazioni competenti. Orbene, professionisti cercano di dare risposta ai quesiti piu disparati, esponendo in base alla materia di competenza, normative e dettagli sui temi ricercati, in maniera chiara e coincisa; ciò talvolta non basta a dare soluzioni significative ai problemi, in quanto di competenza esclusiva di uffici addetti, organi preposti, o anche associazioni di categoria responsabili sulla gestione di certe pratiche.
Spero di esserle stato di aiuto, anche se ritengo che questa domanda doveva essere diretta ad un sindacato di categoria, o un patronato.
Saluti.
 
Avv. Roberto Colicchia

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

 

 

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy