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Sono dipendente pubblico Azienda Sanitaria di Belluno - classe 1958 con 37 anni di lavoro. Ho già usufruito del congedo biennale retribuito per assistere la madre di anni 91 con handicap grave. Ho chiesto ulteriore anno di aspettativa senza assegni che mi è stato negato . Secondo Lei posso presentare domanda per esonero anticipato del servizio secondo art. 72 Legge 133/2008 e Circ. Dip. Funzione Pubblica n. 10 /2008 ? Se affermativo può darmi un consiglio su come agire per evitare errori di sorta ? Ho letto sul Vostro sito che per assistenza gratuita a disabili (volontariato) mi viene riconosciuto un trattamento pari al 70% della retribuzione a determinate condizioni ...... ringrazio e porgo distinti saluti.
R.

La risposta dell'avv. Colicchia

Buongiorno R.,
l’esonero anticipato è una formula riservata ai dipendenti pubblici in forza dell’articolo 72 della Legge 133/2008 e poi regolamentato dalla Circolare 10/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica.
La procedura che deve essere seguita non è molto complessa. La domanda di esonero va presentata dal dipendente entro il primo marzo di ciascun anno, a condizione che nell’anno di presentazione raggiunga il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto per conseguire la pensione di anzianità. La durata massima dell’esonero è di 5 anni. Al termine di questo periodo il rapporto di lavoro si conclude se si è raggiunto il limite d’età, o l’anzianità contributiva, necessari  per andare in pensione.
Il  testo normativo ha introdotto un beneficio rispetto alla retribuzione durante il periodo di esonero. Nel caso dei lavoratori che assistono i familiari con handicap, infatti,  il trattamento economico è pari al 70% della retribuzione complessiva percepita al momento dell’esonero, contro il 50% previsto negli altri casi.
Il beneficio, viene riconosciuto ai lavoratori che «si dedichino al lavoro di cura e di assistenza per i familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».
La informo, in ultimo, che il comma 493 della Legge di stabilità 2014 ha rettificato la precedente disposizione escludendo dalle penalizzazioni per la pensione anticipata  i congedi e i permessi lavorativi. In altre parole, i congedi e permessi lavorativi adesso  fanno parte dei periodi che saranno conteggiati per il calcolo della anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione anticipata. I congedi non riguardano l'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ma bensì  l'art. 42, Decreto Legislativo 151/2001.
La valutazione sull’opportunità o meno di presentare la richiesta di esonero non può prescindere dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia
Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

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