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Buongiorno Avvocato,
Porgo questo problema:
Mio figlio S. riconosciuto invalido con legge 104 frequenta, oltre la scuola,  due centri riabilitativi tutto l'anno. Per l'erogazione dell'indennità di frequenza specie il periodo estivo in cui frequenta i centri riabilitativi consegno all'Inps i vari attestati periodo luglio/agosto/settembre. Inps però non ha riconosciuto le due frequenze al centro riabilitativo del mese di agosto asserendo che 2 sedute di terapie sono insufficienti per l'erogazione dell'indennità in base alla legge 289/90. E' giusto? Ha ragione Inps? se invece ci sono i presupposti per ottenerla cosa devo fare? come far valere i diritti di mio figlio?
La ringrazio per la sua disponibilità ed in attesa di una sua risposta le invio cordiali saluti.    
C.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 
 
Gentile C.;
come è noto, l'indennità di frequenza è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semi-residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero delle persone portatrici di handicap.
E' stato quindi confermato che i trattamenti svolti fuori dalle strutture convenzionate, con prescrizione medica, anche specialistica, non danno diritto all'indennità.
Per quanto riguarda la durata minima di tale frequenza, essa deve corrispondere ad una presenza non sporadica, episodica o simbolica, con una permanenza del soggetto presso la struttura secondo una cadenza temporale determinata e certificata dalla stessa, che assicuri al minore i risultati previsti dalla cura.
Nei casi di frequenza sporadica è necessario utilizzare una valutazione degli organi tecnico-sanitari che svolgono i trattamenti terapeutici o di recupero, utile a stabilire se la stessa frequenza corrisponda alle previsioni della legge.
Da questo punto di vista, secondo l'Inps, nei casi dubbi, sarà necessario acquisire una dichiarazione della struttura interessata, da cui si evinca che gli obiettivi della terapia sono soddisfatti anche con un numero ridotto di sedute. Se le verifiche non saranno soddisfacenti, la prestazione non verrà erogata.
Spero di esserle stato di aiuto
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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