Menu

Tipografia

Salve sono la mamma di un bimbo di 18 mesi al quale è stato diagnosticato alla nascita l'albinismo oculocutaneo, malattia rara, abbiamo ottenuto dalla commissione medica il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità!!! Sto usufruendo di uno dei due anni di congedo straordinario, a ottobre 2015 rientro al lavoro e volevo chiedere il prolungamento del congedo parentale pagato il 30% da usufruire nelle due giornate quando porto il bimbo all'istituto a fare la riabilitazione visiva e motoria. Gli altri tre giorni lavorativi posso usufruire frazionandole ad ore delle tre giornate della 104? Io lavoro a tempo indeterminato, 8 ore giornaliere dalle 8 alle 17.
La ringrazio

 

La risposta dell'avv. Colicchia


Salve Signora, premetto che la regolamentazione della frazionabilità in ore dei giorni di permesso Legge 104/92, l’INPS la prevede espressamente nelle sue circolari, nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono anche regolamentarla.
La frazionabilità, però, non è prevista per legge e quindi non è valevole per tutti i lavoratori.
Nelle aziende private l’Inps ha previsto la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso nel limite di 18 ore (Messaggio INPS n. 15995/2007).
Con il successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 INPS affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese.
A tale proposito INPS ribadisce che il limite orario mensile opera solo se i permessi vengono utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non in giornate intere.
Il massimale di diciotto ore si applica esclusivamente ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali articolato in 6 giorni lavorativi.
Nella Pa la frazionabilità dei tre giorni di permesso nel limite di 18 ore mensili è prevista dalla Circolare INPDAP n. 34 del 10 luglio 2000 che, al punto 4.2 dice "..I medesimi soggetti hanno diritto, in luogo dei tre giorni di permesso in esame, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non da diritto al godimento del residuo nel mese successivo".
La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, a proposito del frazionamento in ore dei permessi giornalieri rinvia alla Circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 8/2008 paragrafi 2.2 e 2.3 dove si ribadisce che il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui i permessi si utilizzano in modo frazionato e che questa possibilità sia prevista dal contratto di lavoro. In tali casi, si legge nella circolare, è data facoltà al dipendente di scegliere se fruire di una o più giornate intere di permesso oppure di frazionarle a seconda delle esigenze. Considerato che i tre giorni di permesso sono accordati direttamente dalla legge senza indicazione di un monte ore massimo fruibile, la limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL vale solo nel caso di fruizione frazionata.
Consiglio di rivolgersi ad un patronato o consulente del lavoro.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Colicchia


AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy