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Sono dipendente pubblico e vivo allo stesso indirizzo di mia madre. In data 06/11/2014 è stata presentata domanda di invalidità civile, handicap per la madre affetta da ictus cerebrale. La convocazione per la visita è stata fissata per il 17/07/2015 (ben oltre i 45 gg. previsti). All'atto della presentazione della certificazione del medico ospedaliero specialista neurologo; prevista dalla normativa, per fruire delle agevolazione previste agli artt. 33 L. 104/92 e 42 D.L. 151/01 ho dovuto sottoscrivere una liberatoria che prevedete la restituzione di quanto fruito se la valutazione della Commissione non coinciderà con il giudizio dello specialista. Come può intendersi "produttiva di effetto", come indicato dalla norma, la certificazione dello specialista ospedaliero? La natura non scientifica delle valutazioni cliniche e relazionali del medico e, successivamente, della Commissione non garantisce la coerenza tra i due giudizi. Sotto questo aspetto sono da considerare legittime le circolari INPS n. 32/06 e 53/08?
Ringrazio e rimango in attesa di una vostra valutazione.

La risposta dell'avv. Colicchia

Egregio Signore,
i permessi retribuiti spettano ai sensi della Legge 104 a coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. L'art. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l'assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.
Rileva il nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/92, "il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.". Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità. La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Dall'altra parte, non va sottaciuta la sentenza 5 gennaio 2005 n.175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, nella quale viene, innanzitutto, enunciato il seguente principio fondamentale: "è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di gravità".
"La circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte, attiene esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito".
Il provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n.104/1992 disposto dall'Inps, rileva come un'autorizzazione preventiva per il datore di lavoro per compensare somme già corrisposte, con i contributi obbligatori.
Orbene detto ciò, bisogna evidenziare che talune specie di prestazioni previdenziali sono totalmente diverse e differenti per ciò che attiene il procedimento amministrativo di riconoscimento da non poter essere accomunate; pertanto a seguito di ciò l'Inps emanando alcune circolari si è voluto tutelare e garantire anche il proprio lavoro sotto l'aspetto economico, disponendo la restituzione dell'indebito, magari compensando con contributi che rientrano sotto la diversa disciplina contrattuale.
Non sono sicuramente nelle vesti di poter entrare nel merito della legittimità di una legge, nonostante tutto a parere dello scrivente avvocato ciò può essere motivo e forza per contestare anche nel merito, in un ricorso giurisdizionale, pretese illegittime richieste dall'Inps.
Saluti

Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

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