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Salve! Mio padre, a seguito di emorragia celebrale all'emisfero sinistro, è disabile al 100%. Attualmente in RSA a P., città in cui risiedono mia madre e mio fratello. Io vivo a P. Ho io diritto di usufruire della legge 104 in merito a permessi o agevolazioni di sorta? Attualmente passo tutti i fine settimana a PN e rischio di non riuscire a sostenerne le spese. A breve il  RSA  diventerà a pagamento oltretutto. Grazie per il tempo dedicatomi.  F.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore,

principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992, sono stati gli enti previdenziali emanando circolari ora applicative ed esplicative. Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, i parenti o gli affini che assistono la persona disabile non ricoverata in istituto. Condizione essenziale per poter richiedere i permessi 104/92 e il congedo straordinario (D.Lgs 151/01) è che: sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992), e che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Il Decreto Legislativo 119 del 18 Luglio 2011 ha modificato il comma 5 art. 42 del Decreto Legislativo 151/2001, introducendo la possibilità di usufruire del congedo straordinario retribuito e dei permessi anche se la persona disabile da assistere è ricoverata a tempo pieno quando la presenza del familiare che presta assistenza, sia richiesta dai sanitari.

L'INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., recepiscono le eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno e le declinano come segue: a) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010); b) ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; c) ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007). La circolare INPS n. 32 del 6 Marzo 2012, al punto 6, in riferimento sia ai permessi che al congedo straordinario, riporta quanto segue: "ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, punto 3 e Dipartimento Funzione Pubblica n 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A.).

Pertanto, poiché il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa, evinciamo che, non può essere preclusa la possibilità al familiare che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti previsti dalla legge, di fruire dei permessi 104/92 o del congedo straordinario (D.Lgs 151/01) per prestare assistenza al familiare ricoverato presso le strutture residenziali, case-alloggio o case di riposo, poiché le stesse non sembrano poter rispondere a tali requisiti.

Saluti

Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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