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Buonasera,
avrei bisogno di chiedere un'informazione: tre anni fa  a causa di una crisi epilettica della mia bambina, che allora aveva 2 anni e mezzo, ho fatto domanda di invalidità più legge 104 più accompagno che mi è stato riconosciuto fino alla revisione in cui stabilizzatasi l'epilessia le hanno dato l'indennità di frequenza fino ad oggi.
A fine marzo è stato diagnosticato a mia figlia un disturbo dello spettro autistico che è andato a confermare un quadro precedente in cui si leggeva nei verbali che era in fase di accertamento diagnostico.
Adesso mi chiedo se sia il caso di fare una domanda di aggravamento o di ricorso dato che lei è sempre stata così e aspettavamo solo la diagnosi che non è ancora definitiva dato che faremo ulteriori accertamenti genetici. Inoltre vorrei sapere se per “epilessia in trattamento”, “disturbo dello spettro autistico” e “ritardo ai limiti inferiori” spetti un accompagno.
Spero di essere stata chiara sintetizzando e vi ringrazio se vorrete rispondermi.
Cordiali saluti
L.


La risposta dell'avv. Colicchia

Buonasera L.,
non avendo una piena conoscenza dei verbali e della documentazione riguardante il suo caso posso limitarmi a fornirle qualche informazione in linea generale.
Da quello che scrive  mi sembra di capire che il quadro confermato nel mese di marzo è quello precedente alla visita di revisione (quello cioè per il quale le era stata riconosciuta invalidità più legge 104 e accompagno). Le patologie indicate, di cui è affetta la sua bambina, dovrebbero darle il diritto all’indennità di accompagnamento e non a quella di frequenza.
Infatti, con particolare riferimento all’epilessia e al disturbo dello spettro autistico, la permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o della quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere da solo dovrebbero costituire la ragione stessa del diritto all’accompagno.
Inoltre, per i bambini che hanno ricevuto una diagnosi di: disturbo generalizzato dello sviluppo; disturbo dello spettro autistico; autismo ecc… esiste una  normativa in materia di esenzione di non rivedibilità (Decreto ministeriale 2 agosto 2007 che in attuazione della legge n. 80 del 2006 ha provveduto ad allegare un elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, si veda il punto 10).
Ciò significa che non è possibile procedere a visita di revisione per alcune patologie che, pur suscettibili di miglioramento, danno comunque diritto al riconoscimento dell'invalidità civile al 100% nonché alla connotazione di gravita (cod. 04) della L.104/92.
L’interessato è esonerato da  visite di controllo qualora gli sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione (così, letteralmente, nell’allegato al D.M. 2 agosto 2007).
Le consiglio, in conclusione, di presentare la domanda di aggravamento e qualora  questa non venisse riconosciuta ricorrere giudizialmente. Le evidenzio che il nostro studio opera anche on line, e in tutto il territorio nazionale.

Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it


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