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Avendo in atto un contenzioso con INPS per mia madre disabile vorrei sottoporVi una questione e chiedendo Vs parere. Ho bisogno di una conferma circa l'interpretazione che do, avendo letto tutto ciò che ho trovato dai vari siti relativamente alla materia di mio interesse ossia cumulabilità delle indennità. Dalle informazioni fornite interpreto in questo modo: La pensione di invalidità civile e relativo accompagnamento sono compatibili e cumulabili con invalidità di cieco assoluto e relativo accompagnamento se il soggetto è pluri-menomato e non supera i limiti di reddito e nessuna delle invalidità è dovuta a ragioni di lavoro o cause di guerra. Spiegandomi meglio: Una persona viene dichiarata invalida civile e beneficia di accompagnamento La stessa persona che è pluri-menomata,(anche disabile intellettiva) successivamente viene dichiarata anche cieco assoluto e quindi inizia a percepire la pensione di cieco assoluto ed indennità di accompagnamento di cieco assoluto. A questo punto il soggetto pluri-menomato, che non supera i limiti di reddito, percepisce il dovuto quale : · Pensione invalidità civile e accompagnamento · Pensione di cieco assoluto e accompagnamento di cieco assoluto Quindi queste pensioni ed indennità sono cumulabili tra loro Vi sarò molto grata se potrete fornirmi una conferma sulla corretta interpretazione delle normative. Cordiali saluti

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore, L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è INCOMPATIBILE con: a) analoghe indennità concesse per causa di guerra (ovvero la c.d. "indennità di assistenza e di accompagnamento", concessa solo ai titolari di pensione di guerra di I° categoria) (art. 1, Legge 508/1988), b) analoghe indennità concesse per causa di lavoro o di servizio (art. 1, Legge 508/1988), c) il ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche o in regime convenzionato, che provvedano al suo sostentamento (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, 3°comma, Legge 118/ 1971). Deve intendersi il ricovero con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Si ha incompatibilità nel caso di ricovero in reparti di lungo -degenza o riabilitativi. Non è invece causa di incompatibilità il ricovero in day hospital, ne i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese (Corte Cost., 22-29.04.1991, n. 183), ne un periodo di detenzione, nel quale non viene meno l'esigenza di assistenza. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con altre indennità concesse da diversi enti (INAIL, INPS, causa di servizio, ecc.) dal momento che tale prestazioni assolvono alle stesse esigenze.

Inoltre, la pensione è concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili assoluti: per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11). La l. 407/1990 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall' art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992. La pensione di inabilità di cieco civile è incompatibile con la pensione sociale o l'assegno sociale. In caso di concessione di pensione di invalidità civile in qualità di cieco a titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà procedere alla revoca di quest'ultima prestazione e al recupero di quanto già corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all'assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale (msg. 326 dell'11.12.2001). L'indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età dell'interessato (l. 406/1968 - l. 382/1970 - l. 682/1979 - l. 508/1988 - l. 289/1990).

Saluti

Avv. Roberto Colicchia

 

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